Voluntary bis, sanzioni senza sconti

di Noemi Ricci

Pubblicato 22 Dicembre 2016
Aggiornato 27 Marzo 2018 10:28

Le disposizioni sanzionatorie per la voluntary disclosure bis sono le stesse della precedente edizione, senza nuovi sconti.

Riaperti i termini per la collaborazione volontaria, la cosiddetta voluntary disclosure bis, i contribuenti devono fare i conti di quanto dovuto al Fisco per il rientro di capitali detenuti all’estero e non dichiarati. Tra le novità della seconda edizione il nuovo meccanismo di autotassazione: il calcolo delle imposte da pagare dovrà essere fatto dal contribuente e non dall’Agenzia delle Entrate.

Per il calcolo delle somme dovute a titolo di penalità per le violazioni commesse è necessario però fare riferimento alle misure vigenti prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 2016) della riforma del sistema sanzionatorio operata dal dlgs n. 158/2015 (delega fiscale).

=> Voluntary disclosure bis al via: modello di adesione

Il riferimento è all’articolo n.7 “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria” del Dl 193/2016 recate “Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” che prevede, tra l’altro:

“Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l’Agenzia può esperire le procedure dell’adesione all’invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015”.

Dunque le disposizioni sanzionatorie della voluntary disclosure bis sono le stesse previste per chi ha aderito alla prima edizione della collaborazione volontaria, nel 2015.

=> Voluntary disclosure bis: il nuovo modello

Inoltre si disciplina una nuova ipotesi di reato, punibile con la reclusione fino a 6 anni, per chi, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la punibilità.

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