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Integrazione salariale: la domanda di assegno

di Noemi Ricci

Pubblicato 6 Dicembre 2016
Aggiornato 14 Settembre 2017 11:52

Assegno ordinario e di solidarietà i chiarimenti INPS su come presentare la domanda di pagamento diretto dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà.

Con il Messaggio n. 4885/2016 l’INPS ha fornito istruzioni operative e contabili per la gestione del Fondo di integrazione salariale con particolare riferimento alla procedura per l’inoltro della domanda di pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà.

In primo luogo l’Istituto ricorda che il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:

  • l’assegno di solidarietà, disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016;
  • l’assegno ordinario disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro).

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L’iscrizione e contribuzione al Fondo di integrazione salariale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano, in media, più di cinque dipendenti e siano appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina ordinaria della cassa integrazione guadagni e sprovvisti di fondo di solidarietà proprio (settoriale).

In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, non saranno i datori di lavoro a pagare le prestazioni del Fis, ma sarà l’INPS ad erogare le prestazioni di assegno ordinario o di solidarietà ai dipendenti in sospensione o riduzione di orario di lavoro .

A carico del datore di lavoro è previsto un contributo addizionale pari, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del citato D.I. 94343/2016, alla misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.

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