IVA al 5% per cooperative sociali

di Barbara Weisz

18 Luglio 2016 16:03

IVA al 5% per nuove prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e consorzi in favore di specifiche categorie di soggetti: le nuove regole.

Regole operative per l’applicazione della nuova aliquota IVA al 5% a una serie di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative, rese da cooperative sociali e consorzi in favore di specifiche categorie di soggetti, la cui platea è stata ampliata rispetto alla precedente disciplina: sono contenute nella circolare 31/ 2016 dell’Agenzia delle Entrate, che applica novità previste dalla Legge di Stabilità. Si tratta delle norme contenute dai commi 960, 962 e 963, della legge 208/2015 sul regime IVA di cooperative e consorzi.

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Le modifiche apportate dalla manovra si sono rese necessarie per armonizzare la legge italiana alle direttive europee, in base alle quali si possono mantenere aliquote IVA inferiori al 5% solo se già applicate prima del 1991: la precedente normativa consentiva invece, per alcune operazioni IVA delle cooperative sociali, l’aliquota al 4%.

La norma introduce anche novità relative alla tipologia di operazioni a cui si riferisce l’aliquota al 5% e la platea dei soggetti svantaggiati beneficiari.

Le operazioni con IVA al 5% sono quelle previste dalla parte II-bis, Tabella A, numero 1, allegata al Decreto presidente della Repubblica 633 del 1972, ovvero:

  • prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, alle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
  • alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da OMLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
  • alle prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
  • alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.

Per quanto riguarda invece la platea dei destinatari, alla precedenti tipologie (anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati  di  AIDS,  handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza) si aggiungono persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

L’Agenzia delle Entrate precisa poi che l’aliquota IVA al 5% si applica sia alle prestazione effettuate (sempre da cooperative sociali e consorzi) in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti. Attenzione: l’IVA al 5% si applica alle operazioni stipulate in base a contratti (stipulati, prorogati o rinnovati) successivi al 31 dicembre 2015. Se invece il contratto è precedente a questa data, si applica l’IVA al 4%, oppure il regime di esenzione (a seconda della scelta effettuata dalla cooperativa). infine, non rileva la data di accreditamento della cooperativa (che giuridicamente non è considerata un contratto e quindi non ha rilevanza ai fini fiscali).

Ecco, in sintesi, quali sono le corrette aliquote IVA da applicare da parte di cooperative e imprese sociali in seguito alle modiche previste dalla Legge di Stabilità:

  • IVA al 5%: prestazioni rese da cooperative sociali e consorzi cone le regole sopra esposte;
  • regime di esenzione dell’imposta: prestazioni rese da cooperative non sociali con la qualifica di ONLUS;
  • aliquota IVA ordinaria del 22%:  prestazioni rese da cooperative non sociali e non ONLUS che non hanno le caratteristiche per applicare le esenzioni  dell’articolo 10 del Dpr 633/1972.