Contributi INPS non versati, la depenalizzazione

di Barbara Weisz

6 Luglio 2016 14:21

Niente sanzioni penali per omesso versamento di contributi INPS fino a 10mila euro: nuove regole di depenalizzazione e procedura operativa.

Il mancato pagamento di contributi previdenziali fino a 10mila euro diventa semplice reato amministrativo, sopra questa cifra resta reato penale con reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro: sono i punti fondamentali della depenalizzazione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 8/2016, che va a modificare l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 463/1983. Sulle modalità attuative del nuovo quadro normativo interviene l’INPS con la circolare 121/2016.

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La precedente normativa prevedeva reclusione e multa per:

«qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all’INPS. Siffatta strutturazione giuridica – sottolinea l’istituto previdenziale -, ha comportato un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari, accentuatosi in tempi di crisi economica, anche a fronte di somme non versate di esigua entità».

La nuova norma opera dunque distinguo legato al valore dell’omissione (10mila euro annui). Se la somma non versata è di importo inferiore, scattano sanzioni da 10mila a 50mila euro.

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Ad ogni modo, come chiarisce la circolare INPS, se il datore di lavoro che riceve la notifica di violazione provvede entro tre mesi a versare il dovuto non si applicano sanzioni, in

«una logica di attenuazione della punizione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro».

Importante il punto relativo alla retroattività delle nuove sanzioni, prevista dall’articolo 8 del decreto: la sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applica

«anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (il 6 febbraio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito, con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili».

Se invece il reato depenalizzato è già stato oggetto di sentenza di condanna o decreto irrevocabili alla data del 6 febbraio 2016, la legge prevede che il giudice dell’esecuzione revochi la sentenza o il decreto,

«dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti».

Se c’è un procedimento in corso non ancora definito, l’autorità giudiziaria aveva 90 giorni dal 6 febbraio (6 maggio) per trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, la quale ha altri 90 giorni (6 agosto) per inviare la notifica agli interessati. Il termine sale a 370 giorni per i residenti all’estero (che quindi potrebbero ricevere le notifiche far un anno).

Per la determinazione della soglia dei 10mila euro si considera l’anno civile (dal primo gennaio al 31 dicembre): quindi, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di 10mila euro, sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

Per le violazioni amministrative il procedimento è il seguente: il contribuente riceve una notifica di accertamento che costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio. Ha 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti, o fare richiesta di audizione. Se il datore di lavoro effettua il versamento delle somme dovute entro tre mesi, non si applicano sanzioni. Ci sono poi altri 60 giorni per procedere con ravvedimento operoso, pagando una sanzioni ridotta a un terzo del massimo (16mila 666 euro, un terzo del massimo previsto di 50mila euro). Se dopo la notifica non succede nulla, scatta il procedimento di emissione dell’ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro.

Per i mancati versamenti oltre 10mila euro, che possono dar luogo a sanzioni penali fino a 3 anni, al datore di lavoro viene inviata notifica di avvenuto accertamento della violazione e ci sono tre mesi di tempo per pagare il dovuto mettendosi in regola e non rischiando più sanzioni.