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L’avviso Equitalia prova la notifica della cartella

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 5 Aprile 2016
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:57

Per provare la notifica della cartella esattoriale, ad Equitalia basta depositare in giudizio il l’avviso di ricevimento senza la copia dell’atto: sentenza di Cassazione.

In tema di notifica della cartella esattoriale, alla parte concessionaria spetta solo di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento ma non la sua copia: lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2790 dell’11 febbraio 2016. Il caso trae origine da un ricorso di Equitalia contro la sentenza di appello e quella n.620101/2009 della CTP di Cosenza in merito all’intimazione di pagamento di un credito.

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Notifica cartella di pagamento

Secondo la CTR, gli avvisi di notifica non hanno valore se non accompagnati dalle relative cartelle di pagamento: nel caso di specie, l’avviso di ricevimento depositato in copia recava impresso un numero illeggibile che non poteva essere confrontato con quello della cartella indicata da Equitalia. Di conseguenza non si poteva avere la certezza che la ricevuta di ritorno si riferisse proprio a quella cartella, manifestando così un difetto di prova in ordine alla notifica dell’atto presupposto.

La Cassazione ha però accolto il ricorso di Equitalia, evidenziando che:

«In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014)».

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E ancora:

«In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009)».

Del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l’avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella, ricavando ciò dalla lettura incongrua della norma del comma 4 dell’art. 26 nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata.