Tratto dallo speciale:

Spese sanitarie 730: novità in Legge di Stabilità

di Francesca Vinciarelli

17 Dicembre 2015 10:00

Niente sanzioni per errori di invio dati sulle spese sanitarie per la compilazione del 730 precompilato, ma solo per le dichiarazioni dei redditi 2016: dal 2017 le cose cambieranno.

Il 730 precompilato rappresenta probabilmente la più grande rivoluzione fiscale degli ultimi anni e, nonostante sia stato introdotto con l’obiettivo di semplificare la vita dei contribuenti, con l’ingresso nella dichiarazione dei redditi precompilata per i medici sopraggiungono nuovi oneri, ossia la comunicazione delle spese sanitarie sostenute dei pazienti, così da dare loro accesso alla relativa detrazione per spese mediche.

=> 730 precompilato con spese sanitarie dal 2016

Per dare modo ai professionisti del settore sanitario – molti dei quali titolari di piccoli studi medici – di adeguarsi alla novità, per tutto il 2016 non verranno applicate sanzioni in caso di errori nell’invio tramite Sistema Tessera Sanitaria. A recepire quanto chiesto a gran voce dalle associazioni di categoria è un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 che riconosce il carattere sperimentale della misura.

L’emendamento prevede che non si applichino le sanzioni, in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014, o relativi al primo anno di applicazione della normativa, che per i medici è il 2016. Il tutto però a patto che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione dei redditi precompilata.

=>Ecco quali spese mediche detrarre

Nonostante la proroga per le sanzioni, ai medici continua a non piacere il fatto di essere obbligati a comunicare i dati sulle prestazioni erogate ai clienti e accusano il Governo di far gravare la semplificazione della Pubblica Amministrazione sulle loro spalle.

=> Spese sanitarie 730/2016: regole e sanzioni

Le sanzioni pecuniarie inizieranno ad essere applicate a partire dal 2017, quando terminerà l’anno di sperimentazione della misura. Da sottolineare che l’esenzione dalle sanzioni per il primo anno d’applicazione della normativa riguarda anche le prestazioni rese da banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici ed enti previdenziali (ex art. 78, comma 26, legge 413/1991) e sostituti d’imposta (art, 4, comma 6-quinquies, dpr 322/1998).