Il dubbio normativo cancella le sanzioni fiscali

di Chiara Basciano

Pubblicato 1 Dicembre 2016
Aggiornato 27 Marzo 2018 10:28

Quando si configura l’obiettiva incertezza normativa che esenta il contribuente dal versamento delle sanzioni amministrative: normativa, prassi e sentenze.

In presenza di incertezza normativa, le sanzioni fiscali non sono dovute da parte del contribuente. Tuttavia, in caso di contrasti  tra Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dottrina normativa, secondo la Cassazione, l’obbligo di versare le sanzioni emesse a seguito di avviso di accertamento può continuare a sussistere. La divergenza di vedute, infatti, non basta a configurare l’obiettiva incertezza normativa.  (cfr. sentenza n. 24588/2015).

=> Causa di forza maggiore, niente sanzioni per tributi in ritardo

La Corte ricorda che:

“In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l‘incertezza normativa oggettiva che, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2 e della L. 2 luglio 2000, n. 212, art. IO, comma 3, costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Corte eass. Sez. 5, Sentenza n. 24670 del 28/11/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 2192 del 16/02/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 18434 del 26/10/2012; id. Sez, 6 – 5, Ordinanza n. 3245 del 11/02/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 4522 del 22/02/2013)”.

=> Omesso versamento contributi: le sanzioni per imprese

Nel caso esaminato, ad esempio, i giudici hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate poiché sull’interpretazione delle norme che regolano l’imponibilità ai fini IRAP delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionali ricorre proprio la presenza di contrasti giurisprudenziali che generano la condizione di obiettiva incertezza normativa che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria.

.