Voluntary disclosure: le nuove disposizioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 16 Novembre 2015
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:54

Approvata la legge di conversione con la proroga al 30 novembre per l'adesione alla voluntary disclosure, con nuovi dettagli tecnici per contribuenti e Agenzia delle Entrate.

Poche settimane per i contribuenti che vogliono aderire alla voluntary disclosure, la legge sul rientro dei capitali dall’estero e non dichiarati che prevede sconti sulle sanzioni (non sulle tasse evase) e un condono penale sui reati connessi all’evasione fiscale delle somme riportate in Italia: la legge di conversione del decreto, che contiene il nuovo termine (Dl 153/2015), è stata approvata dalla Camera giovedì 12 novembre, dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia.

=> Voluntary disclosure: chiarimenti applicativi

Entro il 30 novembre è possibile presentare l’istanza per aderire alla procedura di voluntary disclosure, poi ci sono altri 30 giorni (fino al 30 dicembre) per presentare la documentazione. L’Agenzia delle Entrate ha tempo fino a fine 2016 per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta su cui i termini scadrebbero altrimenti nel 2015 (2009 e 2010), ma dovrà accelerare le pratiche sulle annualità successive per garantire a chi aderisce «una data certa per la conclusione dell’intero procedimento».

=> Fisco: 350mila controlli in più nel 2016

Ultime novità

Per le domande presentate dopo il 10 novembre sarà il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate a seguire le pratiche. L’Agenzia emetterà un successivo provvedimento (dopo quello del 6 novembre) per stabilire ulteriori attribuzioni nella gestione del procedimento e gli ulteriori adempimenti connessi.  Altre novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare:

  • aliquota del 5% che si applica a tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate da istituti svizzeri
  • esonero dalla presentazione del quadro RW (attività estere) anche per coniuge e familiari  di primo grado dei lavoratori transfrontalieri intestatari del conto.

=> Voluntary disclosure con il modello waiver svizzero

Voluntary in breve

In estrema sintesi, ricordiamo che la norma sulla voluntary disclosure (legge 186/2014) prevede la possibilità di far rientrare in Italia o emergere capitali non dichiarati, pagando interamente le tasse dovute ma con uno sconto sulle sanzioni (variabile a seconda del paese in cui sono stati occultate le somme, del periodo di imposta a cui si riferiscono, delle norme fiscali non rispettate). Per i reati penali connessi con l’evasione c’è una sanatoria, per cui il contribuente non rischia nulla. Su questo punto, è stata anche approvata a settembre una legge sul raddoppio dei termini di accertamento, che chiarisce l’estensione della non punibilità penale anche per i reati penali non ancora prescritti ma sui quali è intervenuta la prescrizione fiscale.

=> Raddoppio dei termini di accertamento: quando si applica

La procedura

La richiesta di adesione alla voluntary disclosure va presentata utilizzando lo specifico modello dell’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente (tramite Entratel e Fisconline) oppure attraverso intermediario. Sono abilitati tutti i professionisti che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR 322/1998, per cui oltre ai commercialisti sono compresi ad esempio anche avvocati e revisori dei conti. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si possono trovare i modelli per presentare l’istanza, le istruzioni, il format per la relazione di accompagamento con le relative specifiche tecniche, i softare di compilazione e controllo.