Presunzioni fiscali: sequestro beni legittimo

di Filippo Davide Martucci

9 Novembre 2015 09:34

Misure cautelari come il sequestro dei beni sono legittimate dalle presunzioni fiscali in assenza di elementi contrari: sentenza della Cassazione.

Le presunzioni del Fisco non rappresentano una fonte di prova nelle cause relative ai reati tributari, tuttavia possono legittimare l’applicazione di una misura cautelare – come il sequestro dei beni – in assenza di elementi di segno contrario e di contestazioni al PVC (Processo verbale di constatazione) della Guardia di Finanza.

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Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione (sentenza n. 26746 del 25 giugno 2015), che ha analizzato il rapporto tra presunzioni fiscali e sequestro di beni. Il caso ha avuto origine quando il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l’istanza presentata nell’interesse dell’indagato per reati tributari, relativa al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni mobili e immobili.

Evasione imposte

Il giudice del riesame, dopo aver analizzato le imputazioni e risultati delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, aveva ribadito la sussistenza del “fumus” di tutti i reati, sottolineando per quanto riguarda la determinazione delle imposte evase, che dall’analisi dei dati contabili, registri IVA, rapporti bancari anche personali, operazioni extraconto, rilevanti accrediti su conti correnti personali rimasti senza giustificazione anche in sede di PVC, la stessa si prestava ad essere messa in discussione nella fase cautelare, anche alla luce del fatto che la difesa non aveva offerto una lettura contabile alternativa dei medesimi dati, limitandosi a contestare il metodo di calcolo della base imponibile.

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Presunzione legale

L’indagato aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la Guardia di Finanza avesse impropriamente determinato la base imponibile dei redditi ricorrendo unicamente alla presunzione legale di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 (secondo il quale, in materia di indagini finanziarie, i versamenti sui conti correnti possono essere interpretati come maggiori ricavi o compensi rispetto a quelli dichiarati, qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare di averne tenuto conto in sede di determinazione del reddito imponibile o che non siano rilevanti ai fini della determinazione dello stesso), e ai criteri di valutazione, validi in sede tributaria, ribaltando l’onere probatorio a carico del contribuente/imputato, e che tale presunzione fosse valida in sede fiscale ma non in sede penale, nemmeno come presupposto per l’applicazione di una misura cautelare. Inoltre i redditi erano stati quantificati solo in base ai versamenti, tralasciando completamente i prelievi, che dovevano essere considerati dei costi.

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Sentenza

La Cassazione ha rigettato il ricorso, sostenendo che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti tributari dal D.Lgs. n. 74 del 2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il “fumus commissi delicti” idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale.