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SuperAmmortamento per beni in leasing

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 4 Dicembre 2015
Aggiornato 26 Febbraio 2016 15:25

Deducibilità al 140% anticipata al 2015, anche professionisti e beni in leasing: la nuova disposizione relativa ai super ammortamenti prevista dalla Legge di Stabilità 2016.

Tra le novità dell’ultima Legge di Stabilità, di particolare interesse per imprese e professionisti ci sono i super-ammortamenti con riferimento ai nuovi investimenti in impianti, macchinari e attrezzature effettuati nell’ultimo trimestre 2015 e nel corso del 2016. L’agevolazione contenuta nel pacchetto imprese da 1,8 miliardi di euro della manovra finanziaria viene ora estesa anche ai beni aziendali in leasing (tipicamente le flotte aziendali), mentre nessun bonus è previsto per le auto in noleggio a lungo termine e per la locazione operativa, ovvero senza opzione di riscatto.

=> Super-ammortamenti per imprese e professionisti

In più il super ammortamento dovrebbe essere anticipato all’ultimo trimestre del 2015 e riguarderà anche i professionisti che producono reddito di lavoro autonomo, oltre alle aziende che producono reddito d’impresa. Dunque anche per i beni mobili strumentali acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria professionisti ed imprese potranno fruire della vantaggiosa agevolazione che prevede sgravi fiscali al 140% (“investi 100 deduci 140”) riconosciuti da subito.

=> Legge di Stabilità 2016: pensioni, tasse, investimenti

La maggiorazione del 40%, nel caso del leasing, riguarderà esclusivamente la quota capitale del canone, che sarà dedotta proporzionalmente lungo la durata fiscale del leasing (metà del periodo di ammortamento) e sul prezzo finale di riscatto che sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquisto. La quota d interessi non rappresentano infatti il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing. In caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggiore valore imputabile ai canoni andrà ripartito per la durata del contratto.