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Contributi INPS omessi: sanzioni e interessi di mora

di Alessandra Caparello

Pubblicato 27 Ottobre 2015
Aggiornato 28 Ottobre 2015 13:03

In caso di omissione del versamento di contributi INPS il datore di lavoro deve pagare anche sanzioni e interessi di mora: sentenza di Cassazione.

Il datore di lavoro che omette di versare i contributi INPS  ha l’obbligo di pagare sanzioni e interessi moratori, quale conseguenza automatica derivante dalla legge. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza n. 12099 del 29 maggio 2014) giudicando il caso di un imprenditore cui era stata recapitata una cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento in favore dell’INPS, del cui importo il 30% risultava costituito da interessi di mora.

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Interessi moratori

Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro lamentava la violazione dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000 (regime sanzionatorio per i soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali o vi provvedono in misura inferiore al dovuto), in quanto assumeva che il giudice di primo grado non contemplasse il pagamento degli interessi ma solo dei contributi omessi e delle sanzioni. Secondo gli Ermellini, tuttavia, sulla somma azionata tramite la cartella esattoriale spettavano per legge gli interessi moratori a causa dell’omesso versamento delle differenze contributive.

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Come la stessa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7229 del 2 dicembre 1983):

«La somma aggiuntiva dovuta come conseguenza automatica del mancato tempestivo pagamento dei contributi previdenziali ex art. 111 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 costituisce una sanzione civile che, pur avendo la funzione di risarcire in misura predeterminata dalla legge, con presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all’istituto assicuratore, dà luogo ad un debito che si compenetra con quello concernente l’obbligazione contributiva ed assume anche esso le caratteristiche di somma capitale, con la conseguenza che sull’intera somma, così dovuta in dipendenza dell’inadempimento di tali obbligazioni, spettano all’istituto assicuratore gli interessi moratori nella misura legale.»

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Obblighi del datore di lavoro

In altre sedi, la stessa Cassazione aveva avuto già modo di affermare che in tema di previdenza sociale, l’obbligo del versamento di una somma aggiuntiva, pari all’importo dei contributi dovuti, è consequenziale al mancato o al ritardato pagamento dei contributi stessi, e il credito correlativo dell’INPS sorge automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo.

«La scelta esercitata dall’istituto fra la riscossione degli interessi moratori e il pagamento delle sanzioni civili, sottoposta alla condizione del pagamento dei contributi, oppure degli interessi di mora, nel termine prescritto o assegnato, perde ogni efficacia, ove la condizione non si verifichi, sicchè, in tal caso, il datore di lavoro è obbligato al pagamento, oltre che dei contributi omessi, degli interessi di mora e delle sanzioni aggiuntive” (Cass. Sez. Lav. n. 2480 del 24 aprile 1981)».

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La Cassazione ha così rigettato  il ricorso del datore con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.