Tratto dallo speciale:

730 precompilato: il Fisco risponde ai CAF

di Francesca Vinciarelli

26 Ottobre 2015 10:30

Dichiarazione dei redditi: l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in tema di assistenza fiscale da parte di CAF e professionisti sul modello 730.

Con la Circolare n. 34/2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti interpretativi in merito al modello 730 precompilato. Indicazioni relativamente alla dichiarazione dei redditi precompilata introdotta con i l decreto legislativo n. 175/2014 (Decreto semplificazioni) che vengono fornite in particolare in merito alle corrette modalità con cui sono tenuti ad operare i CAF e i professionisti.

=> Dichiarazione redditi precompilata: compensi a CAF

In particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito a:

  • sanzioni per visto di conformità infedele;
  • modello 730 rettificativo;
  • tardività dei modelli.

=> Dichiarazione dei Redditi 2015: guida completa

Sanzioni per visto infedele

Relativamente alle sanzioni per visto di conformità infedele viene precisato che queste non scattano in caso di credito inferiore a 30 euro. Ovvero sotto i 30 euro l’Agenzia non procede ad alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione. L’ammontare di tale limite è stato innalzato a partire dal 1° luglio 2012. Il nuovo limite si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l’attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d’imposta.

Modello 730 rettificativo

La dichiarazione dei redditi rettificativa può essere inviata da CAF e professionisti abilitati entro il 10 novembre 2015, pagando solamente la sanzione ridotta e non anche imposte ed interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data.

=> 730 precompilato: modello, istruzioni e novità 2015

Presentazione tardiva

L’Agenzia precisa che devono essere considerati tardivi i modelli 730/2015 inviati dopo il termine prorogato, ossia dopo il 23 luglio 2015, termine prorogato dal Dpcm del 26 giugno 2015 per la presentazione del modello 730. A tali dichiarazioni dei redditi va applicata la sanzione prevista in caso di tardiva presentazione del modello 730. Il Fisco ricorda che nel caso in cui ad essere presentato sia un modello rettificativo volto a correggere un 730 originariamente presentato tardivamente (dopo la scadenza del 23 luglio) viene applicata la sanzione per la ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi.

 Fonte: Agenzia delle Entrate.