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Detrazione redditi: guida alla procedura Schumacker

di Noemi Ricci

8 Ottobre 2015 10:30

Istruzioni MEF per la "procedura Schumacker": ai non residenti in Italia, che vi producono almeno il 75% del reddito, le stesse detrazioni e deduzioni fiscali degli Italiani.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231/2015 il Decreto del Ministero dell’Economia sulla procedura dei contribuenti definiti “non-residenti Schumacker” ovvero quelli che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato Membro dell’Unione o Spazio economico europeo, producono o ricavano almeno il 75% del reddito in Italia.  Il DM 21 settembre 2015 riguarda la cosiddetta procedura Schumacker: “Attuazione del comma 3-bis, dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, che concede deduzioni e detrazioni fiscali complete a tali contribuenti.

=> Redditi in Italia di non residenti: sì alle detrazioni fiscali

I soggetti che intendano fruire delle stesse deduzioni e detrazioni IRPEF previste per i contribuenti italiani dovranno certificare di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito e di non beneficiare, in altri Stati, delle agevolazioni previste in base al TUIR. Le nuove norme che estendono il sistema di determinazione dell’imposta stabilito dagli articoli da 1 a 23 del TUIR alle persone fisiche non residenti in Italia, ma che producono una buona parte del loro reddito nel nostro Paese, si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

=> Detrazioni fiscali: le istruzioni

L’articolo 2 del decreto fornisce le istruzioni per i i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati per il riconoscimento da parte del sostituto d’imposta italiano degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, così come stabilito per i contribuenti residenti in Italia. Al proprio datore di lavoro va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:

  • lo Stato di residenza fiscale;
  • di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta (considerando anche i proventi guadagnati fuori dal Paese di residenza), al lordo degli oneri deducibili;
  • di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia;
  • i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’articolo 12 del TUIR;
  • che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dello Stato di residenza.

In caso di richiesta da parte del Fisco, i non residenti Schumacker devono presentare:

  • copia delle dichiarazioni dei redditi presentate presso altri Stati, relative ai periodi d’imposta per i quali sono state richieste le agevolazioni in Italia;
  • certificazione del datore di lavoro estero del reddito prodotto e delle eventuali agevolazioni fruite;
  • copia del bilancio dell’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.

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