Controlli fiscali su movimenti bancari sospetti

di Noemi Ricci

Pubblicato 16 Febbraio 2018
Aggiornato 19 Febbraio 2018 18:45

Cassazione: i movimenti bancari sui conti personali di soci di imprese familiari possono essere usati dal Fisco per accertamenti su ricavi in nero dell'azienda.

Se da controlli fiscali emergono movimenti bancari sospetti da parte dei professionisti soci di una piccola impresa familiare, tali operazioni diventano contestabili come ricavi in nero dell’azienda e non del singolo contribuente. A precisarlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3785/2018, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate su un avviso di accertamento (su IRES, IRAP e IVA) a seguito di recupero a tassazione di ricavi non dichiarati, sulla base dell’esame dei movimenti bancari dei soci.

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Movimenti bancari dei soci

Per la CTR, le rilevate movimentazioni sui conti bancari non dovevano essere attribuite ad attività sociale ma all’attività personale svolta dai due soci, marito e moglie. Di diverso avviso la Corte di Cassazione la quale, richiamando precedenti sentenze (Cass. 24698-24699- 24700/2016, 8081/2010, 25502/2011, 6595/2013, 20668-26829/2014, 2781/2015, 16697/2016), ha chiarito che:

In tema di accertamento IVA, relativo a società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitili dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (…), tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci.

In più:

movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti (anche terzi), legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali, possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale.

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Onere probatorio

La prova contraria a carico del contribuente può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.

Fonte: Corte di Cassazione