Tratto dallo speciale:

Contributi previdenziali agevolati per i nuovi contribuenti minimi

di Nicola Santangelo

19 Febbraio 2015 13:00

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il regime forfetario per i nuovi contribuenti minimi. Le disposizioni normative, che prevedono sostanzialmente l’applicazione di un’imposta pari al 15% da applicare sul reddito calcolato forfetariamente, vanno a modificare anche i rapporti che i contribuenti hanno con l’INPS. Per questo motivo l’Istituto di previdenza è recentemente intervenuto con una circolare (la n. 29 del 10/02/2015) per chiarire le modalità di opzione per il regime contributivo agevolato riservato ai contribuenti che adotteranno il nuovo regime fiscale.

=> Nuovo Regime Minimi, le modifiche in vista

Nuovo regime previdenziale agevolato
Per i nuovi minimi l’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di una dichiarazione che il contribuente deve presentare all’INPS. In tale ambito è opportuno distinguere i soggetti che già esercitano l’attività d’impresa alla data del 1° gennaio 2015 e quelli che intraprendono una nuova attività d’impresa.

Soggetti già esercenti attività d’impresa al 1° gennaio 2015
Devono compilare il modello telematico entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Qualora non venga rispettato tale termine il regime agevolato slitta all’anno successivo, previa presentazione della domanda entro il termine.

Soggetti che avviano una nuova attività dal 1° gennaio 2015
I soggetti che presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa devono presentare la dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività.

Caratteristiche del nuovo regime
La legge 190/2014 ha previsto che le persone fisiche che aderiscono al nuovo regime fiscale agevolato possono optare anche per le agevolazioni di carattere previdenziale. In tal caso i contributi dovuti sono calcolati in percentuale rispetto al reddito forfetario, quindi senza l’applicazione del livello minimo imponibile. Dopo aver presentato l’opzione, pertanto, il contribuente non è più tenuto a versare la quota fissa e i versamenti sono effettuati in acconto e a saldo.