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Contribuenti minimi: facciamo il punto

di Nicola Santangelo

31 Luglio 2014 12:06

I giovani che intendono avviare una nuova attività possono optare per il regime dei contribuenti minimi nell’anno di inizio e nei quattro consecutivi e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Per poter optare per il regime dei minimi occorre non avere esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’arte, una professione o un’attività d’impresa anche in forma associata; non proseguire l’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; non proseguire un’attività d’impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell’anno precedente, ricavi superiori a 30.000 euro.

Occorre, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

  • ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
  • residenza in Italia;
  • nessuna cessione all’esportazione o operazioni assimilate;
  • nessuna spesa per lavoratori dipendenti o collaboratori;
  • nessun acquisto, nel triennio, di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
  • non avvalersi di regimi speciali Iva;
  • non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
  • non partecipare a società di qualsiasi tipi o ad associazioni professionali.

Il regime dei minimi cessa di applicarsi a partire dall’anno in cui viene meno una di tali condizioni o nell’anno in cui i compensi percepiti superano i 45.000 euro.

Sotto il profilo fiscale il reddito dei contribuenti minimi è assoggettato a imposta sostitutiva Irpef del 5% ed è costituito dalla differenza tra ammontare dei ricavi o dei compensi e quello delle spese sostenute nell’anno. I contributi previdenziali e assistenziali vanno dedotti dal reddito.

Per la formazione del reddito occorre, inoltre, considerare che:

  • concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’esercizio dell’attività;
  • le spese relative a beni a deducibilità limitata rilevano sempre nella misura del 50%;
  • le spese di rappresentanza sono deducibili secondo le regole ordinarie;
  • le spese per omaggi sono totalmente deducibili sono se di valore non superiore a 50 euro.

Le perdite sono computate in diminuzione dei crediti prodotti nei successivi periodi d’imposta e, comunque, non oltre il quinto ovvero senza limiti temporali se realizzate nei primi tre periodi di attività. Non si applica la ritenuta d’acconto sui compensi e sui ricavi se il contribuente dichiara che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva.

I contribuenti minimi sono esclusi dall’Irap, dall’Iva, dagli studi di settore e dai parametri. Non devono inviare lo spesometro e le comunicazioni delle operazioni effettuate con operatori residenti in paradisi fiscali. Inoltre, i contribuenti minimi sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva nonché dagli obblighi di rivalsa e detrazione, di liquidazione, versamento e presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni annuali ai fini Iva.