Stato Patrimoniale: attivo e passivo delle imprese

di Nicola Santangelo

Pubblicato 31 Agosto 2015
Aggiornato 8 Maggio 2022 10:22

Lo Stato Patrimoniale rappresenta la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale risultante dalla chiusura dell'esercizio.

Lo Stato Patrimoniale rappresenta la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale risultante dalla chiusura dell’esercizio. Va redatto in conformità a quanto stabilito dall’articolo 2424 del codice civile e riporta a sinistra i valori dell’attivo e a destra quelli del passivo. Il patrimonio netto di chiusura dell’esercizio costituisce patrimonio netto di apertura dell’esercizio successivo e viene incrementato dagli utili ovvero decrementato dalle perdite del periodo.

Per quanto riguarda le voci dell’attivo assume particolare importanza la distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante.

  • Le immobilizzazioni sono costituite dai beni patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
  • L’attivo circolante, invece, permette di rilevare la situazione finanziaria della società ossia la capacità dell’impresa di disporre di liquidità e mezzi equivalenti per far fronte alle passività. Pertanto, analizzando le voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale è possibile individuare la consistenza patrimoniale dell’impresa e l’equilibrio ovvero il disequilibrio finanziario.

Ai fini della composizione dello Stato Patrimoniale occorre considerare quanto di seguito riportato:

  • le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal comma 3° dell’articolo 2359 del codice civile si presumono immobilizzazioni;
  • gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza;
  • il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere calcolato a norma dell’articolo 2120 del codice civile;
  • le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore;
  • nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi;
  • nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

L’articolo 2424 del codice civile disciplina, infine, i conti d’ordine. In particolare, in calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussione, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali. Inoltre devono essere indicate separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.