Irap: deducibile l’accantonamento ripristino beni affidati

di Nicola Santangelo

27 Agosto 2012 10:00

Le aziende date in affitto o in usufrutto possono prevedere di accantonare periodicamente un fondo per il ripristino dei beni affidati. L'accantonamento, per diversi anni, è stato oggetto di dubbi in merito all'eventuale deducibilità  Irap. Proprio per questo, l'Agenzia delle Entrate si è espressa recentemente con una precisa circolare chiarendo ogni dubbio in merito alla determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività  Produttive. Vediamo di cosa si tratta.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2561 del codice civile, l'affittuario di un'azienda deve esercitare l'attività  senza modificare la destinazione dell'azienda stessa e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Sorge, così, la necessità  per gli imprenditori di prevedere un accantonamento periodico affinché alla scadenza del contratto possano ripristinare i beni affidati secondo quanto disposto dal codice civile.

Sotto il profilo contabile le quote di accantonamento sono imputabili alla voce B13 del conto economico. Il problema nasce in sede fiscale poiché proprio la voce B13, ancorché deducibile ai fini Ires, non concorre alla formazione della base imponibile Irap. Ed è proprio su questo aspetto che l'Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa con la circolare 26/E.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che, relativamente all'affitto di azienda, i fondi accantonati per il ripristino dei beni affidati concorrono alla formazione della base imponibile Irap. L'obbligo della conservazione dell'efficienza, in pratica, ha permesso di rilevare fiscalmente gli accantonamenti, imputati a conto economico, dell'affittuario o dell'usufruttuario in misura pari agli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati di proprietà  dell'impresa.

Pertanto, gli accantonamenti per il ripristino dei beni dati in affitto sono deducibili ai fini Irap in ciascun periodo d'imposta anche se registrati in una voce non rilevante ai fini della stessa imposta. Per questo motivo, in sede di dichiarazione, si dovranno effettuare le opportune variazioni in diminuzione.