Rimborso IVA: procedure, garanzie e interessi

di Nicola Santangelo

13 Maggio 2011 15:00

Dal 1° febbraio 2011, in base alle modifiche introdotte dall'articolo 10 del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009 all'articolo 38-bis del DPR 633 del 1972 il rimborso annuale dell'Iva deve essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale compilando il quadro VR del relativo modello.

Dal punto di vista esecutivo esistono due modalità  operative: la procedura ordinaria prevede che il rimborso venga eseguito dall'Ufficio competente entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione per importi superiori a euro 516.456,90 o in caso di procedure concorsuali; la procedura semplificata prevede, invece, che il rimborso venga eseguito dall'Agente della Riscossione territorialmente competente entro sessanta giorni dall'invio della dichiarazione per importi superiori al limite indicato precedentemente.

In ogni caso è prevista una preliminare fase istruttoria necessaria a permettere all'Amministrazione Finanziaria di eseguire specifici controlli per verificare la regolare formalità  dell'istanza. In questa circostanza è possibile che al contribuente venga richiesta ulteriore documentazione in merito. Al termine di tale fase segue la liquidazione a condizione che il contribuente presti regolari garanzie.

Tali garanzie possono essere rappresentate da cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria e divengono sono necessari al fine di assicurare la restituzione della somma ricevuta qualora l'Ufficio, in caso di procedura ordinaria, ovvero dell'Agente della Riscossione, in caso di procedura semplificata, eseguiti i controlli rilevi che il rimborso non spettava.

La recente circolare n. 6 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la mancata presentazione della garanzia non determina la sospensione dei termini di decadenza dell'accertamento.

E' bene precisare che, in caso di ritardo, il contribuente ha diritto a ricevere oltre al rimborso anche una quota di interessi calcolata al tasso del 2% annuo, decorrente dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per i rimborsi liquidati dall'Ufficio e dal sessantesimo giorno successivo all'invio della dichiarazione in caso di rimborsi erogati dall'Agente della Riscossione.