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Certificazione Unica 2019 dopo il 7 marzo

di Noemi Ricci

7 Marzo 2019 10:00

Certificazione Unica (CU), scadenze e deroghe: calendario, obblighi, nuovi sostituti d'imposta e modalità di consegna.

La Certificazione Unica (CU ex-CUD) è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo (comprese provvigioni e redditi diversi), dipendente, da pensione e assimilati che il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) rilascia ai lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato.

Al modello, inoltre, sono allegate le schede per il versamento del Cinque per Mille e dell’Otto per Mille.

  • La Certificazione Unica (CU) va inviata all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, tassativamente entro il 7 marzo, a pena sanzioni pecuniarie moltiplicate per il numero di lavoratori per cui si è compiuta l’omissione o il ritardo di invio.
  • Al contribuente, invece, la consegna della Certificazione Unica si effettua entro il 31 marzo oppure entro 12 giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Deroghe

La Certificazione Unica può essere inviata al Fisco oltre il 7 marzo in alcuni casi particolari, ovvero se non contiene dati da utilizzare per la predisposizione della Precompilata perché, ad esempio, fa riferimento a redditi esenti o non dichiarabili con modello 730.

In questi casi, non essendo i dati comunicati necessari ai fini della compilazione della dichiarazione, l’invio della Certificazione Unica potrà avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni.

=> Certificazione Unica Forfettari e Minimi

Scadenza 770

Va comunque rispettato il termine ultimo della presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. I relativi modelli devono essere consegnati online entro il 31 ottobre. È bene, in ogni caso, tenere sott’occhio lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate per le variazioni.

Ricordiamo che il modello CU può essere consegnato al contribuente in modalità cartacea (obbligatorio per eredi o dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro) oppure in modalità telematica (purché il destinatario disponga degli strumenti necessari per ricevere e stampare il documento, informazione di cui il sostituto d’imposta deve venire a conoscenza in via propedeutica).