IVA per cassa: esigibilibilità  entro 12 mesi, detrazione poi

di Nicola Santangelo

13 Febbraio 2014 15:00

Dal 2012 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione è possibile emettere fatture con il cosiddetto regime IVA per cassa. In questo modo le piccole imprese potranno liquidare l'imposta sul valore aggiunto solo dopo l'incasso della fattura ma, comunque, non oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione.
L’opzione concede al soggetto passivo la possibilità  di non dover anticipare all'Erario il pagamento dell'imposta non ancora incassata, che tuttavia è esigibile in ogni caso dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione e ciò indipendentemente dall'avvenuto incasso o meno della fattura.
Il cedente, pertanto, dovrà  contabilizzare il debito d'imposta verso l'Erario. Tale limite non opera se, prima del decorso del termine, il cessionario è stato assoggettato a procedure concorsuali. In tal caso, infatti, l'esigibilità  dell'imposta è differita fino all'eventuale incasso del credito e non si realizzerà  per la quota di credito rimasta insoddisfatta al termine della procedura.

E' importante, quindi, che la procedura concorsuale sia avviata prima del termine di un anno dall'operazione: la si intende avviata nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura. In caso di revoca della procedura, l'imposta diviene esigibile e deve essere versata con la prima liquidazione successiva alla data della revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione.

Analogamente all'imposta a debito, il diritto alla detrazione IVA a credito potrà  essere esercitato solo dopo l'avvenuto pagamento ai fornitori o se decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.