Debiti a ruolo: tutte le novità  del Decreto Fare

di Nicola Santangelo

12 Settembre 2013 12:00

Fra le novità  introdotte dal Decreto del Fare si spiccano quelle sulla riscossione. Sarà  infatti possibile richiedere una rateazione straordinaria dei debiti iscritti a ruolo fino a dieci anni; la decadenza dei benefici della dilazione della riscossione scatterà  soltanto al mancato pagamento di otto rate. E poi, ancora, stop all'esecuzione forzata sulla prima e unica casa in cui il debitore ha la residenza anagrafica e sull'automobile se serve al debitore per svolgere il lavoro.

Rateazione dei debiti iscritti a ruolo
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'articolo 52 del decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, cosiddetto decreto Fare, sarà  possibile ottenere una rateazione straordinaria dei debiti iscritti a ruolo che potrà  arrivare fino a 120 rate mensili. La decadenza dei benefici della dilazione della riscossione scatterà  soltanto al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Per ottenere il beneficio occorre dimostrare di trovarsi in una condizione finanziaria peggiore di quella di temporanea difficoltà  di adempiere prevista dall’articolo 19 del DPR 602/73 ovvero in una condizione di difficoltà  nella quale il debitore viene a trovarsi per ragioni estranee alla propria responsabilità  e per effetto della congiuntura economica. => Leggi anche Crediti PA in compensazione con i debiti a ruolo

Esecuzione forzata sulla prima casa
Non sarà  più possibile procedere a esecuzione forzata sulla prima e unica casa in cui il debitore ha la residenza anagrafica. => Leggi dell’espropriazione per mancata riscossione dei tributi

Pignoramento dei beni strumentali
Il pignoramento dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività  d'impresa o della professione potrà  essere effettuato solo nei limiti del quinto del valore complessivo dei beni e, comunque, soltanto nei casi in cui gli altri beni non strumentali del debitore siano insufficienti a soddisfare il credito azionato. Il fermo sui beni mobili registrati potrà  scattare solo dopo la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni delle somme dovute, verrà  eseguito il fermo. Resta inteso che ciò non potrà  avvenire nel caso il debitore dimostri all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività  di impresa o della professione. => Leggi quando il pignoramento Equitalia è nullo