Il riuso non industriale è utile all’Ambiente ma anche all’economia. L’Unione Europea ha chiarito nella direttiva 2008/98 (subentrata alla 2006/12/CE, 75/439/CEE e 91/689/CE) che «il riutilizzo e il riciclaggio dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti», in quanto rappresentano la migliore opzione ecologica.
In base alla normativa comunitaria che gli Stati membri dovranno attuare, si definisce riutilizzo qualsiasi operazione attraverso cui prodotti o componenti che non sono rifiuti sono «reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti».
Nella “gerarchia dei rifiuti” (2008/98/UE, art. 4) si stabilisce un ordine di priorità che individua nella prevenzione e preparazione per il riutilizzo le due attività preminenti nella scala gerarchica predisposta. Seguono riciclaggio, recupero e smaltimento.
Prevenzione sta per «misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto« mentre preparazione per il riutilizzo significa «operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento».
Il riutilizzo consente l’estensione della vita di un bene conservandone la funzione d’uso. Gli operatori in questo ambito intervengono impedendo che si trasformi in rifiuto prima della sua obsolescenza naturale. Con il riuso si ottiene una riduzione dei consumi di materie prime, oltre che una diminuzione dell’impatto negativo su ambiente e salute.
Come Stato membro della UE, l’Italia è chiamata ad adottare misure necessarie a favorire la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione, il ricorso a strumenti economici, a criteri per l’aggiudicazione degli appalti nonché la determinazione di obiettivi quantitativi.
Inoltre, posta l’istituzione della raccolta differenziata entro il 2015 (per carta, vetro, plastica e metalli), deve impegnarsi affinché entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici venga aumentata almeno del 50% in termini di peso.
Ancora: entro il 2020 riutilizzo e riciclaggio di altri materiali di recupero (comprese le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali) e di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, dovranno avere un incremento di almeno il 70% in termini di peso.