TFR per chi cambia azienda, come funziona: adempimenti e destinazione

di Francesca Vinciarelli

31 Agosto 2022 08:36

Come gestire il TFR in caso di lavoratore che cambia azienda: i doveri del datore di lavoro, del dipendente e la nuova destinazione dell'accantonamento.

In caso di assunzione di un dipendente proveniente da un’altra azienda, nella quale era impiegato con contratto a tempo indeterminato, uno degli aspetti da gestire è il Trattamento di Fine Rapporto.

Mentre la parte maturata viene erogata al lavoratore in forma di liquidazione – indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto (trattamento con prescrizione dopo 5 anni), per i nuovi accantonamenti bisogna ricorrere alle procedure di destinazione – TFR alle quali sono chiamati il vecchio e il nuovo datore di lavoro, nonché il dipendente interessato – previste dalla COVIP (Commissione di vigilanza dei fondi pensione).

TFR: adempimenti del datore di lavoro

Il nuovo datore di lavoro dovrà richiedere al nuovo assunto una dichiarazione che attesti la scelta effettuata in tema di TFR nei precedenti rapporti lavorativi: se ha destinato il TFR ad una forma di previdenza complementare o se è stato lasciato in azienda. Il vecchio datore dovrà fornire una dichiarazione che confermi la scelta effettuata dal dipendente, da allegare alla dichiarazione fornita dal lavoratore stesso.

Qualora non fosse possibile ottenere tale dichiarazione, il lavoratore potrà documentare la scelta effettuata presentando la copia del modulo sottoscritto a tempo debito, o del modulo di adesione ad un fondo pensione. Il nuovo datore di lavoro dovrà inoltre:

  • comunicare al lavoratore le opzioni disponibili per il TFR;
  • fornirgli l’apposito modulo se, nei precedenti rapporti, ha destinato il TFR alla previdenza complementare e successivamente ha perso i requisiti per parteciparvi, senza riscattare la propria posizione;
  • conservare la sua dichiarazione, rilasciandogliene copia controfirmata;
  • attestarne la scelta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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TFR: diritti e doveri del lavoratore

  • consegnare al nuovo datore di lavoro la dichiarazione con la precedente scelta di destinazione del TFR operata nei vecchi rapporti lavorativi;
  • effettuare una nuova scelta, tra le opzioni possibili, per la destinazione del TFR.

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Opzioni per la destinazione del TFR

  • Chi nel precedente rapporto di lavoro aveva lasciato il TFR in azienda può confermare l’opzione o decidere di destinarlo ad un fondo pensione;
  • chi nei precedenti rapporti aveva destinato il TFR a un fondo pensione e riscattato la posizione individuale alla cessazione di quel rapporto, deve attestare di aver completato la procedura ed effettuare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione. In caso contrario, il TFR sarà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps, mentre la parte maturata nei primi 6 mesi resterà in azienda;
  • chi ha destinato l’intero TFR a un fondo pensione senza aver riscattato la posizione individuale al termine dell’impiego può mantenere tale scelta, se valida anche per il nuovo datore o indicare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione, se il nuovo rapporto fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo. Gli effetti di questa decisione saranno validi a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui non faccia la sua scelta entro questo termine, il TFR che matura a partire dalla data dell’assunzione verrà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps;
  • chi aveva destinato parte del TFR a un fondo pensione e non lo ha riscattato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, può mantenere questa opzione nella stessa misura, se il contratto nazionale di lavoro applicato è lo stesso o se quello nuovo lo consente. Il resto del TFR resta in azienda. In alternativa, il lavoratore può scegliere di destinare il TFR al fondo prescelto. Tali scelte andranno effettuate entro 6 mesi dall’assunzione, con effetto dallo stesso termine. Diversamente, il TFR andrà al fondo pensione negoziale o Fondinps.

La COVIP fornisce il Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.