Roaming Ue addio, i vantaggi in trasferta

di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Aprile 2017
Aggiornato 10 Aprile 2017 09:57

Addio extra tariffe per il roaming UE: dal 15 giugno fine dei costi aggiuntivi per voce, SMS e dati: in tutti i Paesi Membri si mantengono le proprie tariffe nazionali.

E’ ufficiale: l’estate 2017 segnerà la fine dei costi del roaming UE: dal 15 giugno sarà possibile telefonare via smartphone e inviare messaggi in tutti gli Stati Membri senza pagare tariffe aggiuntive. Il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione legislativa che fissa il tetto massimo ai prezzi wholesale che gli operatori TLC. Prezzi all’ingrosso che le compagnie telefoniche applicano l’una all’altra per l’utilizzo delle rispettive reti. L’utente, invece, pagherà in tutti gli Stati UE la tariffa nazionale prevista dal proprio abbonamento, per chiamate, SMS e traffico dati.

=> Tariffe mobili, addio roaming UE da giugno

Per il deputato finlandese Miapetra Kumpula-Natri, relatore del provvedimento, è una «grande vittoria per i consumatori europei».

Le tariffe all’ingrosso previste dalla normativa europea: 3,2 centesimi al minuto per la voce (attualmente sono 5 centesimi), 1 centesimo per ogni sms (la metà rispetto agli attuali due centesimi), e per quanto riguarda il traffico dati (quindi, ad esempio, la navigazione in Internet), è stabilita una riduzione progressiva spalmata su cinque anni, pari a 7,7 centesimi per GB in meno da metà giugno 2017, 6/GB dal 2018, 4,5 centesimi/Gb nel 2019, 3,5 dal 2020, a 3/GB nel 2021 a 2,5/Gb dal 2022.

La nuova normativa dovrebbe favorire l’ingresso sul mercato degli operatori più piccoli, degli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators – MVNO) e degli operatori netti sul traffico in uscita, attualmente svantaggiati a causa di tariffe di roaming all’ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali.

Previste una serie di regole per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza. Se un operatore ha ragionevoli motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso, può esigere da tale fornitore – in forma aggregata e nel pieno rispetto dei requisiti nazionali e dell’Unione in materia di protezione dei dati – informazioni che permettano di determinare se vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming.

L’eventuale interruzione di accordi di roaming all’ingrosso è comunque possibile solo nei casi in cui misure meno rigorose (ad esempio, la fissazione di nuove tariffe di roaming) non siano riuscite ad affrontare la situazione, ed è subordinata all’autorizzazione delle autorità nazionali di regolamentazione, che decide entro tre mesi dal ricevimento della domanda, dopo aver consultato l’authority del paese dell’altro operatore. Le eventuali controversie fra operatori sono sottoposte alle autorità nazionali di regolamentazione.

E’ previsto un monitoraggio costante della situazione da parte della commissione UE, attraverso relazioni biennali al Parlamento Europeo sugli effetti dell’applicazione delle nuove tariffe, anche in base alle relazione del BEREC (organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche). Ci sarà una prima relazione intermedia entro il 15 dicembre 2018, seguita l’anno successivo (entro il 15 dicembre 2019) dalla prima relazione biennale, che potrà eventualmente essere accompagnata da proposte modificative della legge. Il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali i dati sulle tariffe applicate e su eventuali accordi di roaming non soggetti alle tariffe massime stabiliti in seguito a pratiche distorsive della concorrenza.