Disoccupazione agricoltura: chiarimenti INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Aprile 2015
Aggiornato 23 Maggio 2016 09:07

Il trattamento di disoccupazione agricoltura per i giovani assunti con contratti incentivati copre le giornate non lavorate e va erogato in un'unica soluzione nell'anno successivo: INPS.

I lavoratori agricoli fra i 18 e i 35 anni con qualifica di operai, assunti a tempo indeterminato o determinato con contratto incentivato, possono accedere al trattamento di disoccupazione agricoltura per i periodi non lavorati in un’unica soluzione nell’anno successivo: lo specifica l’INPS con il messaggio 2239 del 30 marzo 2015.

=> Agricoltura: gli incentivi per i giovani assunti, Dl Competività

L’attività lavorativa in agricoltura è caratterizzata da prestazioni discontinue, per cui il sussidio serve a indennizzare i periodi di contratto non lavorati. Il lavoratore, per accedere al trattamento di disoccupazione, deve essere iscritto negli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, che attestano lo status di lavoratore agricolo, la qualifica di appartenenza e l’indicazione delle giornate lavorative effettuate nell’anno. L’INPS sottolinea che le giornate di iscrizione negli Elenchi non corrispondono necessariamente alla durata del contratto di lavoro, durante il quale il lavoratore viene utilizzato solo quando c’è bisogno di manodopera. Di conseguenza, l’indennità di disoccupazione agricoltura spetta per tutte le giornate non lavorate, anche se all’interno di un periodo coperto dal contratto. In pratica, il numero delle giornate da indennizzare si ottiene sottraendo da 365 (il numero di giorni dell’anno), tutte le giornate di attività lavorativa e tutte quelle eventualmente già indennizzate. Per ottenere il trattamento di disoccupazione la domanda va presentata dal lavoratore.

Gli interessati sono i lavoratori assunti con i benefici previsti dall’articolo 5, commi da 1 a 5, del Decreto Legge 91/2014, che riguardano le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o determinato di giovani tra i 18 e i 35 anni privi di impiego da almeno sei mesi o privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Se il contratto è a termine, dura almeno tre anni e garantisce un minimo di 102 giornate lavorative all’anno. Il lavoratore si definisce privo di impiego retribuito da almeno sei mesi se ha lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.