Tratto dallo speciale:

Esodati Sacconi in pensione: al via il pagamento

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Febbraio 2015
Aggiornato 11 Settembre 2015 08:59

Nuova tranche di pagamenti per gli esodati Sacconi, licenziati entro il 2010, con decorrenza pensione nel 2014: aventi diritto, importo e tassazione, istruzioni INPS.

Ecco le istruzioni operative INPS per il prolungamento del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori esodati nel 2010 rimasti scoperti nel 2014: si tratta dei cosiddetti “esodati Sacconi”, in base all’articolo 12, comma 5, del decreto legge 78 del 2010. Le indicazioni INPS sono contenute nel messaggio 1094 del 12 febbraio 2015. In pratica, il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al tempo necessario per raggiungere i requisti per la pensione.

=> Pensioni, esodati Sacconi: prorogato il sostegno al reddito

Il prolungamento del sostegno al reddito deve avere inizio nel corso del 2014 e terminare entro il 31 dicembre 2014, ed è regolamentato Decreto Interministeriale 85708 del 2014. I destinatari di questo trattamento sono i lavoratori esodati nel 2010 indicati alle lettere a, b, c, dell’articolo 12, comma 5, della legge 122/2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione e che hanno la data di licenziamento collocata fra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e la decorrenza della pensione nel 2014. Eccoli:

  • lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223 del 1991: percepiranno un trattamento pari all’indennità di mobilità. I pagamenti maturati prima del provvedimento ministeriale, sono a tassazione separata, gli altri sono a tassazione corrente;
  • lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296/2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’articolo 1 del decreto legge 68 del 2006, che avevano già fatto domanda di pensionamento prima dell’entrata in vigore del decreto legge 78 del 31 maggio 2010: anche qui, il prolungamento avviene tramite un trattamento pari all’importo della mobilità. Per la tassazione, valgono le stesse regole sopra esposte;
  • titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà, anch’essi con domanda di pensione rappresentata prima dell’entrata in vigore della legge del 2010: in questo caso, il trattamento spettante è pari all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante, escluso il rateo di tredicesima. Si applica la tassazione separata con l’aliquota del TFR.

=> Vai allo Speciale Esodati

In tutti i casi, come detto, il nuovo trattamento copre solo l’intero 2014, quindi per i periodo scoperti successivi a tale data (il 2015), saranno necessari nuovi interventi ministeriali.