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Apprendistato in mobilità: istruzioni INPS

di Francesca Vinciarelli

24 Luglio 2013 15:55

Istruzioni INPS sul regime contributivo applicabile nel caso di lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato.

Precisazioni da parte dell’INPS in merito alla contribuzione applicabile al termine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991 in caso di lavoratori in mobilità assunti come apprendisti.

Si tratta della possibilità prevista dal Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167/2011 articolo 7, c. 4) di assumere con contratto di apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, derogando sia ai limiti anagrafici previsti che alla normativa sul licenziamento.

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Con il Messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013, l’INPS ha chiarito sia la misura della contribuzione complessiva dovuta che le forme assicurative previste.

La prima è pari a 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente) per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, come gi ricordato con la circolare n. 128/2012. Al termine del periodo agevolato a carico del lavoratore rimarrà il 5,84%, mentre la contribuzione datoriale dovrà essere versata in misura piena.

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Le forme assicurative sono quelle espressamente stabilite dall’articolo 2, c. 2 del TU: IVS; Cuaf; Malattia; Maternità; ASpI.

Per quanto concerne la compilazione del flusso Uniemens (punto 7 della circolare n. 128/2012) i lavoratori assunti con contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell’elemento con il codice “5” e nell’elemento con il codice “J5”.

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L’Istituto ricorda poi che «riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del citato TU negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, “ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”».

Per ulteriori informazioni consulta il Messaggio n. 11761 dell’INPS