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Contributi silenti: in pensione con 15 anni di contributi, come fare

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 5 Febbraio 2013
Aggiornato 21 Febbraio 2017 09:39

L'INPS ha fornito istruzioni per la pensione anticipata dei lavoratori "quindicenni", dopo che il Governo ha imposto il dietrofront sui contributi silenti: i dettagli per l'accesso alla pensione di vecchiaia con le vecchie regole.

Dopo che il Governo ha salvato le pensioni di vecchiaia  dei cosiddetti lavoratori “quindicenni”, imponendo all’INPS di fare dietrofront sulla interpretazione forzata della Riforma Fornero in tema di contributi silenti, sono arrivate le istruzioni nella circolare n. 16 del 1° febbraio 2013 avente oggetto le “Deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazioni e di contribuzione” (Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503):

=> Leggi: pensioni, salvi i contributi silenti

La circolare INPS fa riferimento alla deroga che il Governo ha concesso nei giorni scorsi a dipendenti ed autonomi che prima del 1992 avevano versato contributi o maturato i requisiti per la pensione anticipata con 15 anni di anzianità contributiva (invece dei 20 previsti dalla Riforma delle Pensioni – art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214).

=>Leggi chi sono i lavoratori con 15 anni di contributi che andranno in pensione

Permangono i requisiti di età pensionabile previsti per questi lavoratori, nei diversi casi possibili:

  • al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente;
  • sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • sono dipendenti con anzianità assicurativa di almeno 25 anni e occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
  • sono dipendenti con un periodo di assicurazione e contribuzione, al 31 dicembre 1992, inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa.

=>Leggi come rientrare nei contribuenti silenti

Vengono poi fornite precisazioni riguardo l’applicazione dell’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992: questa non trova applicazione per gli iscritti fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., contrariamente a quanto avviene invece per gli iscritti fondo di quiescenza Poste, per gli iscritti alla gestione ex INPDAP; gli iscritti alla gestione ex ENPALS.

Per maggiori dettagli vai alla circolare INPS n. 16