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Riforma del Lavoro in vigore dal 18 luglio: avvio a scaglioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 17 Luglio 2012
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:11

Dal 18 luglio 2012 entra in vigore la riforma del lavoro per licenziamenti e assunzioni di Partite IVA e collaboratori a progetto: scaglioni ulteriori per apprendistato, contratti di inserimento e apprendistato.

La riforma del lavoro entra in vigore il 18 luglio 2012, diventando ufficialmente legge dello Stato, anche se per diversi istituti di riferimento è previsto un avvio scaglionato.

Testo della Legge Lavoro

Entrata in vigore immediata

Dal 18 luglio 2012 entrano in vigore le nuove regole sui licenziamenti, modificate a seguito della riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Al via da subito anche le nuove regole sulle assunzioni. In particolare:

  • nuovi contratti a progetto: per le nuove assunzioni viene richiesta l’indicazione di un progetto specifico, che non riguardi l’oggetto sociale dell’impresa;
  • nuovi contratti di Partite IVA: per le nuove collaborazioni, scattano subito le nuove regole volte a scongiurare le false assunzioni di lavoratori subordinati e dipendenti (un emendamento al DL Sviluppo già approvato allenta la morsa sulle false Partite IVA rendendo meno rigide le regole).

Parte il 18 luglio 2012 anche la norma che subordina la possibilità di assumere nuovi apprendisti alla conferma di una parte dei lavoratori con i quali l’impresa ha precedentemente stipulato un contratto di apprendistato.

Infine, addio dal 18 luglio 2012 alle associazioni in partecipazione con immediata perdita di efficacia per i contratti in corso.

Proroghe

Rimandate di un anno (18 luglio 2013) le regole per i professionisti a partita IVA che hanno già in essere un contratto di collaborazione con un’azienda.

Altri scaglioni

Un’altra delle importanti novità della riforma del lavoro, l’uscita di scena del contratto di inserimento, è prevista dal 1° gennaio 2013.

Stessa data anche per le altre novità sul contratto di apprendistato, ossia quelle che riguardano il tetto massimo al numero di apprendisti che un’azienda può prendere, nella proporzione di: 3 ogni 2 lavoratori qualificati; 1 a 1 in imprese con meno di 10 dipendenti; massimo 3 in aziende senza maestranze qualificate e specializzate o presenti in numero inferiore a 3 unità.

Errata Corrige

Intanto, sono state pubblicare in Gazzetta Ufficiale le correzioni all’articolo 1, comma 40della legge n. 92/2012 in  materia di conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: se si arriva ad una risoluzione consensuale, il correttivo impone che si applichino le disposizioni in materia di Aspi e che si possa affidare il lavoratore ad agenzie di somministrazione o intermediazione perché si possa ricollocare sul mercato.