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Riforma pensioni: al via quelle INPDAP

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 24 Maggio 2012
Aggiornato 12 Agosto 2012 21:33

I chiarimenti INPDAP sugli effetti della riforma delle pensioni e dei trattamenti pensionistici: in pensione con le vecchie regole chi ha maturato i requisiti nel 2011 in via obbligatoria, chi li matura dal 1° gennaio 2012 ricade nella nuova disciplina.

La riforma delle pensioni studiata dal ministro del Lavoro Elsa Fornero di concerto con il premier Mario Monti entra nel vivo: l’INPDAP ha diffuso il messaggio n° 8381 con le indicazioni operative in tema di pensioni a seguito della nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In primo luogo, le Amministrazioni sono chiamate a mandare in pensione i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 avevano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico, secondo le regole precedenti alla riforma delle pensioni (requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia), al compimento di 65 anni di età.
La nuova disciplina, in questi casi, non trova applicazione neppure su opzione.

Per le lavoratrici iscritte alle Casse gestite dall’ex INPDAP vale lo stesso discorso ma l’età scende a 61 anni.

Per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, permane la possibilità di ottenere la pensione al raggiungimento del requisito dei 40 anni di contributi, come previsto nella risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008).

A partire dal 1° gennaio 2012 entrerà invece in vigore la riforma delle pensioni Fornero, che elimina la massima anzianità contributiva, estendendo a tutti il sistema contributivo, a discapito di quello retributivo. Dunque non trova più applicazione l’ipotesi del doppio calcolo per le pensioni determinate con oltre 40 anni di contributi contenuto nella nota operativa INPDAP 26/2008.

Al lavoratore che ha maturato i requisiti entro il 2011, secondo le regole precedenti alla riforma delle pensioni, e che continua a rimanere al lavoro viene applicata la media ponderata.

Per quanto riguarda l’incidenza della riforma delle pensioni ai trattamenti di fine servizio/rapporto, quello dovuto al raggiungimento del limite previsto dall’ordinamento di appartenenza rientra tra le cause di cessazione per raggiungimento dei limiti di età. Pertanto questo verrà liquidato 6 mesi dopo la data di cessazione o entro 105 giorni se il diritto viene maturato entro il 12 agosto 2011.