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Pensioni: APe Social e Quota 41 al palo

di Barbara Weisz

2 Maggio 2017 12:51

APe Social e Pensione Precoci, il Consiglio di Stato respinge il decreto attuativo: ecco i rilievi e le proposte per il nuovo testo in tema di scadenze, decorrenze e requisiti.

Fumata nera per l’APe Social da inizio maggio: il Consiglio di Stato ha formulato una serie di rilievi sul decreto attuativo, che quindi torna al Consiglio dei M per una revisione sostanziale del testo e per un nuovo passaggio alla Corte dei Conti. Stesso discorso per la pensione anticipata con la Quota 41 per i lavoratori precoci. Risultato: nessuna delle novità della Riforma Pensione parte in tempo. Slittano di conseguenza anche i termini per la presentazione delle domande.

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Proprio la finestra per la presentazione delle domande rappresenta uno dei punti critici formulati da Palazzo Spada: il decreto prevedeva la data del 30 giugno, che il Consiglio di Stato suggerisce di spostare almeno a fine luglio considerando la data ooriginaria irragionevolmente breve, tenuto conto che mancano ancora le procedure INPS.

Questo pone però un problema di decorrenza. Il Consiglio di Stato propone la reotrattività al primo maggio per rispettare la maturazione del diritto previsto dalla legge. In pratica, anche se le domande arriveranno più tardi, nel momento in cui verranno accolte saranno valide a partire dal primo maggio (per coloro che avevano già maturato il diritto).

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Altri problemi riguardano poi una serie di novità del decreto attuativo rispetto al testo di legge (anche sulla base della trattativa con i sindacati): l’estensione a operai agricoli e ai disoccupati da almeno tre mesi che non hanno i requisiti Naspi. Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di modifiche che non possono essere previste dal decreto attuativo ma da un testo di legge.

Maggiore attenzione poi va posta ai criteri di accettazione delle domande, ritenuti particolarmente importanti perché nel caso in cui venga raggiunto il limite di risorse stanziate: la legge prevede lo slittamento dell’accesso all’APe all’anno successivo. E va rivista anche la disposizione in base alla quale chi supera i tetti di reddito previsti nel caso di cumulo dell’APe con altri redditi da lavoro decade dal diritto: il Consiglio di Stato ritiene si tratti di un’interpretazione eccessivamente restrittiva del testo di legge, suggerendo piuttosto di rimodulare l’entità del trattamento sulla base degli altri redditi, riducendolo di conseguenza.