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Pensione Professionisti, costi di ricongiunzione 2016

di Francesca Vinciarelli

15 Febbraio 2016 09:04

Pensioni: istruzioni INPS per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, senza interessi per la rateizzazione degli oneri.

Con la Circolare n. 29/2016 l’INPS ha fornito istruzioni in tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della Legge n. 45/1990, nonché di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel 2016. In particolare, viene chiarito che tali costi possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.

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Ricongiunzione INPS

Ricordiamo che l’istituto della ricongiunzione dei contributi permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di ottenere una sola pensione riunendo a titolo oneroso tutti i periodi contributivi presso un’unico ente pensionistico. Lo strumento della ricongiunzione INPS è applicabile ai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto. Il costo varia a seconda: 

  • del richiedente,
  • della retribuzione,
  • dell’età anagrafica
  • dell’anzianità contributiva maturata.

=> Ricongiunzione contributi: le istruzioni

Rateazione

La norma citata prevede la possibilità di pagare a rate l’onere di ricongiunzione, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il 2015 tale tasso è risultato negativo e pari al -0,1%; per questo motivo, spiega l’INPS, non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016.

=> Riforma Pensioni INPS: più diritti ai contribuenti

In allegato alla Circolare troviamo:

  • le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1);
  • la tabella I/2016 – Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);
  • la tabella II/2016 – Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (all.3).

=> La totalizzazione dei contributi previdenziali

Totalizzazione

Ricordiamo infine l’altra possibilità prevista per chi ha contributi in diverse gestioni previdenziali: la totalizzazione, che permette di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti presenti in diverse gestioni previdenziali ma lasciando i contributi presso quelle originarie.

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