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Professionisti: condanne, limiti UE e rimborsi

di Barbara Weisz

5 Febbraio 2016 10:26

Per professionisti della sanità e dell'istruzione, la sanzione che limita o vieta l'esercizio dell'attività ha effetto in tutti i paesi UE: direttiva e recepimento italiano.

Non solo tessera professionale europea: la direttiva UE che il Governo italiano ha recentemente recepito con il decreto legislativo di attuazione approvato lo scorso 20 gennaio, introduce una lunga serie di novità per medici, ingegneri, architetti e così via, fra cui c’è anche un meccanismo di allerta che riguarda in particolare i professionisti della sanità e dell’istruzione. In caso di sanzione in uno stato europeo con provvedimento che vieta l’esercizio dell’attività, il professionista non potrà esercitare in nessuno degli altri stati.

La norma è contenuta nell’articolo 56-bis della direttiva europea 2013/55/UE, che a sua volta ha modificato la precedente legge comunitaria in materia. L’obiettivo è quello di stimolare un mercato europeo delle professioni.

=> Tessera professionale europea dal 18 gennaio

Nel momento in cui un professionista è destinatario di un provvedimento, anche solo temporaneo, che limita o vieta l’esercizio totale o parziale della professione sul territorio di uno stato europeo, l’ordine, il collegio professionale o l’autorità competente informa gli altri stati Ue entro tre giorni, utilizzando l’apposito sistema telematico IMI (sistema di informazione mercato interno). Questa regola non riguarda tutte le professioni regolamentate, ma solo quelle della sanità e dell’istruzione, e in particolare:

  • medici (generici e specialisti);
  • infermieri responsabili dell’assistenza generale;
  • dentisti;
  • veterinari;
  • ostetrici;
  • farmacisti;
  • altri professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro;
  • professionisti che esercitano attività relative all’istruzione dei minori, tra cui l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, nell’ambito di una professione regolamentata.

Le informazioni relative al provvedimento devono contenere i seguenti elementi: identità del professionista, professione esercitata, informazioni sull’autorità o il giudice nazionale che ha stabilito il provvedimento, l’ambito di applicazione del limite o divieto, il periodo durante il quale si applica il provvedimento.

I messaggi di allerta scattano anche nel caso in cui il tribunale abbia accertato che il professionista ha falsificato le qualifiche professionali. I messaggi di allerta dagli stati membri sono gestiti in Italia dal Dipartimento delle Politiche Europee, che ne cura l’assegnazione agli Ordini e Collegi professionali e alle autorità competenti. La scadenza del divieto o limitazione viene immediatamente comunicata con le stesse modalità, e la relativa allerta è eliminata dal sistema entro tre giorni.

Il professionista viene sempre avvisato dalle autorità competenti nel momento in cui è oggetto di messaggio d’allerta, e può opporre ricorso per chiedere la revoca del provvedimento ed eventuali risarcimenti. Anche in questo caso, le autorità immettono l’informazione nel sistema IMI.