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Sgravio IRAP stagionali: requisiti più soft

di Francesca Vinciarelli

3 Febbraio 2016 11:19

Chiarimenti sul funzionamento dello sgravio IRAP al 70% per i lavoratori stagionali ed in particolare sul computo delle giornate lavorative.

Il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per ottenere lo sgravio IRAP del 70% introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) in caso di impiego di lavoratori stagionali, in occasione di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati.

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Sgravio lavoratori stagionali

Più in particolare il comma 73 della manovra finanziaria 2016 ha così esteso la deducibilità dalla base imponibile ai fini IRAP delle spese prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

“È ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

Con questa modifica il Governo ha accolto le richieste avanzate da tempo da parte dei commercialisti, i quali denunciavano gli effetti negativi per le imprese del turismo, notoriamente legate alla stagionalità, della precedente norma che prevedeva lo sgravio IRAP per i soli lavoratori a tempo indeterminato.

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Calcolo giornate lavorative

Ora, la precisazione di maggiore rilievo fornita dal ministro Zanetti riguarda il requisito delle 120 giornate lavorative: queste vanno intese come impegno minimo di giorni complessivamente nei due anni e non per il singolo periodo di imposta, cosa che avrebbe decisamente limitato il beneficio per le imprese del turismo che impiegano lavoratori stagionali, tipicamente le imprese del turismo.

=> Deduzione IRAP: le istruzioni

I 120 giorni si calcolano considerando i giorni effettivi di impiego considerando, ai fini del computo delle giornate lavorative, anche quelli relativi al primo contratto di assunzione. La deduzione sarà fruibile a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto.