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Salvaguardia per 1.500 esodati

di Francesca Vinciarelli

17 Novembre 2015 10:00

Pensioni: ufficiale il prolungamento degli interventi di sostegno al reddito relativo all'anno 2015 per i cosiddetti esodati Sacconi.

Al via la salvaguardia per 1.490 “esodati Sacconi”, ai quali viene concesso un prolungamento degli interventi di sostegno al reddito relativo all’anno 2015. Si tratta di quegli esodati che, pur essendo in possesso dei requisiti necessari, non sono riusci ad entrare nel contingente dei 10.000 salvaguardati dall’art. 12, comma 5, del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.

=> Esodati Sacconi: requisiti e importo pensione

Beneficiari

Il decreto n. 92904/2015 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265/2015. Possono beneficiare della salvaguardia i lavoratori esodati entro il 2010 (i cosiddetti “esodati di Sacconi“) la cui finestra di decorrenza, calcolata secondo le disposizioni antecedenti al Dl 78/2010, cada tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Durata

Il prolungamento del sostegno al reddito è concesso per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del del decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto-legge.

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Limite di spesa

Il decreto autorizza l’INPS ad erogare le mensilità il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 1.490 lavoratori che presentino domanda per il pensionamento fino ad un limite di spesa pari a 32.303.225 euro. Le risorse verranno reperite facendo ricorso al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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