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Pensione anticipata: nuova procedura di esodo

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Luglio 2015
Aggiornato 8 Aprile 2016 07:45

Cambia il calcolo dei contributi per la pensione anticipata concessa dalla Riforma Fornero ai lavoratori anziani tramite incentivi all'esodo: procedura e istruzioni INPS.

Istruzioni operative INPS per i datori di lavoro che presentano domanda di accesso alla procedura di esodo prevista dalla Riforma del Lavoro Fornero (articolo 4, legge 92/2012), una sorta di pensione anticipata con i contributi a carico dell’impresa: sono contenute nel messaggio 4704/2015. Le nuove indicazioni si rendono necessarie dopo l’entrata in vigore della NASpI, assicurazione sociale per l’impiego introdotta dal Jobs Act in sostituzione dell’ASpI, che comporta un cambiamento nel modo in cui si calcola la contribuzione figurativa.

=> Pensione anticipata: incentivi esodo con accordo sindacale

Molto brevemente: la procedura di esodo può essere applicata, in specifici casi (eccedenza di personale anche dirigente, procedure di mobilità) ai lavoratori a cui mancano meno di 4 anni al raggiungimento dei requisiti pensionistici. L’impresa deve avere almeno 15 dipendenti ed è necessario un accordo sindacale. Questa forma di prepensionamento prevede che, fino al raggiungimento dell’assegno previdenziale vero e proprio, il datore di lavoro contribuisca affinchè il lavoratore percepisca la pensione piena, comprensiva di contribuzione figurativa.

=> Pensione anticipata senza diventare esodati

Ebbene, come già chiarito dall’INPS con il messaggio 3096 del 6 maggio 2015 cambia il modo di calcolare la contribuzione, che va ora rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Ecco le precisazioni tecniche riguardanti la procedura: a prescindere dalla data di presentazione della domanda, la posizione dell’azienda esodante continuerà ad essere caratterizzata dall’attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012“.

Per le domande presentate a partire dopo il primo maggio 2015, ci sono nuove disposizioni per le modalità di composizione del flusso Uniemens:

  • all’interno dell’elemento <Qualifica1>, i datori di lavoro dovranno valorizzare il nuovo valore “V“, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015“;
  • inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>. Continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>;
  • nell’elemento <TipoLavoratore> verranno indicati, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti;
  • per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente);
  • i dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice “M161“.

Per le domande presentate prima di maggio continua invece ad applicarsi la vecchia procedura nel flusso Uniemens, valorizzando all’interno dell’elemento <Qualifica1> il valore “T” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012″. Anche in tal caso, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>. Continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.