RITA: cessazione attività e durata

Risposta di Barbara Weisz

14 Marzo 2018 10:35

Gianni chiede:

Vorrei un chiarimento circa l’obbligo di cessazione attività al fine della richiesta dei benefici legati alla RITA. Si tratta di quella principale (che ha prodotto i versamenti al fondo) o anche delle altre (es.: libera professione intrapresa successivamente)?

La durata complessiva della RITA può essere calcolata tenendo conto di un pensionamento anticipato o si deve considerare solo la decorrenza della pensione di vecchiaia?

La sua domanda sulla RITA è molto interessante, anche perché lei chiede chiarimenti che non mi risulta siano ancora stati forniti da fonti ufficiali con specifici provvedimenti di prassi. Cerco di fornirle il mio parere.

Per quanto riguarda la cessazione dell’attività lavorativa, la legge non prevede la possibilità che lei ipotizza (mantenere attive attività secondarie), che quindi al momento mi sembra da escludere. Il comma 168 della legge di Bilancio 2018 (205/2017) stabilisce che la RITA è accessibile:

ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa.

Quindi, direi che nel momento in cui si richiede la RITA debba essere ancora presente questo requisito.

In effetti, non mi pare ci siano preclusioni a una eventuale ripresa dell’attività lavorativa in un successivo momento, quindi l’ipotesi non si può escludere. Però per averne certezza bisogna attendere ulteriori chiarimenti di prassi.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, anche in questo caso non ci sono chiarimenti specifici.

Però non mi pare ci siano nemmeno ostacoli normativi. Il riferimento alla pensione di vecchiaia, di fatto, rappresenta un paletto alla durata massima della rendita integrativa.

Che può essere chiesta solo da lavoratori a cui manchino al massimo cinque anni alla pensione di vecchiaia.

Non mi pare che questo escluda la possibilità che il beneficiario della RITA decida poi, quando maturano le condizioni, di andare in pensione anticipata.

Si tratta però, in entrambi i casi, di un parere che le consiglio di verificare presso altre fonti, magari rivolgendosi direttamente alla Covip o al fondo pensione a cui ha versato i contributi integrativi.

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Risposta di Barbara Weisz