NASpI anche con le dimissioni?

Risposta di Barbara Weisz

21 Settembre 2017 16:13

Nino S. chiede:

Sono assunto a tempo indeterminato da diversi anni. Il datore di lavoro mi ha fatto la proposta seguente: mie dimissioni immediate (previa sottoscrizione di un accordo con il quale l’azienda rinuncia a trattenere l’indennità di mancato preavviso); sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale dove attesterò di non avere nulla a pretendere dall’azienda per alcuna ragione (ed è così) e in cambio l’azienda mi verserà una somma concordata; assunzione nella medesima azienda, a tempo determinato per 4 mesi, al fine di effettuare i necessari passaggi di consegne. Vorrei sapere se, al termine del periodo di assunzione a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro, avrei diritto comunque alla NASpi.

Le consiglio di verificare la correttezza dell’accordo sindacale che le chiedono di firmare, che mi pare il nodo fondamentale, per il seguente motivo: la NASpI non è compatibile con accordi di incentivo all’esodo. Il suo caso, in realtà, è più complesso, perché dopo l’accordo lei firma un nuovo contratto a termine, alla scadenza del quale in effetti avrebbe diritto all’ammortizzatore sociale (previsto in tutti i casi di perdita involontaria del lavoro, compresa la scadenza del contratto a termine). Magari chieda anche il parere di un altro sindacato, o di un esperto di diritto del lavoro diverso da quello che le propone l’azienda. per evitare brutte sorprese.

=> Incentivo all’esodo

E’ possibile che la somma che l’azienda vuole concordare in sede di procedura di conciliazione sindacale non si configuri come incentivo all’esodo. Ma in ogni caso, mi pare che lei dovrebbe dare le dimissioni, e gli unici due casi in cui le dimissioni sono compatibili con la NASpI sono la giusta causa (che nel suo caso mi pare da escludere), le procedure di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, (articolo 7 legge 604/1966) oppure quella prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 23/2015 (che in realtà è una forma di licenziamento nell’ambito di crisi aziendale).

Infine, è possibile percepire la NASpI se l’accordo fra azienda e lavoratore origini da rifiuto del lavoratore al trasferimento in altra sede distante oltre 50 km dalla residenza (raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici).Se, come mi pare di capire, la sua procedura non ricade in nessuna di queste fattispecie, l’accordo di dimissioni che lei firma non le darebbe diritto alla NASpI. Però, ripeto, lei percepirebbe il trattamento in virtù del successivo contratto a termine. Siccome la procedura è un po’ complicata, e potrebbe rappresentare una sorta di aggiramento del dettato normativo, faccia tutte le opportune verifiche.

Nel caso in cui fosse regolare, se lei è stato assunto (sommando i periodi a tempo indeterminato e determinato) per tutti gli ultimi quattro anni, avrà diritto alla durata massima della NASpI, che è pari a due anni, a meno che non ci siano periodo di contribuzione, in questi quattro anni, che hanno già dato luogo alla percezione di ammortizzatori sociali (ma da quello che scrive non mi pare il suo caso). In estrema sintesi, l’importo del trattamento di disoccupazione sarà pari al 75% della sua retribuzione media nell’arco dei quattro anni di riferimento, nel caso in cui questa sia inferiore a 1195 euro. Al di sopra di questa cifra, si aggiunge un 25% della differenza fra lo stipendio a il massimale indicato. In ogni caso, la NASpI non può superare i 1300 euro al mese. A partire dal quattro mese, si riduce del 3% al mese.

=>Lavorare con la NASpI

Tenga presente che in ogni caso tutti i dettagli relativi anche al suo diritto agli ammortizzatori sociali possono essere discussi in sede di accordo sindacale. Si tratta di una prassi utile a chiarirle le idee sui suoi diritti, e a perfezionare nel modo migliore la trattativa.

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