Dis-coll per cococo: le regole 2017

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Marzo 2017
Aggiornato 12 Aprile 2017 10:40

M.I. chiede:

Per la Dis-coll, è valido in contratto di​ ​lavoro coordinato e continuativo, in via di stipulazione entro marzo? Per  i sei mesi che danno diritto alla disoccupazione, si possono usare i contributi versati con contratto co.co.co di 2 anni terminato a luglio 2017? I sei mesi sono dell’anno corrisp​o​ndente alla fine dell’ultimo contratto? Si può essere in possesso di partita IVA? Basta chiuderla al momento della domanda?

Teoricamente, il diritto alla Dis-coll prevede che il rapporto di lavoro debba interrompersi entro il 30 giugno 2017. Lo prevede la legge di conversione del decreto Milleproroghe (dl 244/2016). Quindi, se il suo si interrompe il prossimo luglio non è prevista la copertura. Tuttavia, il governo ha firmato un emendamento – approvato in Commissione Lavoro – che rende il sussidio strutturale. Quindi lei dovrebbe poter chiederlo chiedere. Trova qui tutti i dettagli:

=> Dis-coll stabile, estesa a ricercatori e dottorandi

Il contratto co.co.co di due anni è utile per l’accesso alla Dis-coll. Ci vogliono almeno tre mesi di contribuzione versati nel periodo compreso fra il primo gennaio dell’anno precedente all’evento di disoccupazione, e l’evento stesso. Quindi, nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa nel luglio 2017, lei deve avere almeno sei mesi di contributi versati fra il primo gennaio 2016 e il luglio 2017.

La durata massima è di sei mesi, riconosciuti se nel periodo sopra indicato sono stati versati almeno 12 mesi di contributi. Altrimenti, la Dis-coll è riconosciuta per un periodo pari alla metà dei mesi di contributi versati (esempio: se ha versato 10 mesi di contributi fra il primo gennaio dell’anno precedente alla disoccupazione e il momento in cui si interrompe il rapporto, avrà diritto a cinque mesi di Dis-coll).

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Risposta di Barbara Weisz