Mancata CU per fallimento azienda: e il 730?

Risposta di Michele Bolpagni

6 Giugno 2018 10:58

Lionella C. chiede:

L’azienda in cui lavoravo è fallita. I commissari mi hanno inviato lettera di licenziamento e da lì ho fatto richiesta di NASpI. Tuttavia, non ho potuto presentare il 730 in mancanza di Certificazione Unica. Né posso presentare il modello Redditi (l’ex UNICO) benché abbia le buste paga. Pare che serva il modello 770 dell’azienda per verificare. Come fare?

 

La mancata ricezione della Certificazione Unica è un problema serio per il contribuente, perché impedisce la regolare compilazione della dichiarazione dei redditi (sia che si tratti di modello 730, sia in ipotesi di UNICO PF).

Sovente si crea la situazione per cui il soggetto fallito non è più in grado di ottemperare agli obblighi imposti dalla Legge, quale è ad esempio la redazione ed invio del modello CU (ex CUD), generalmente perché il professionista che lo assiste (Consulente del Lavoro o Commercialista) non accetta di lavorare “pro bono”.  Dal canto suo, il curatore fallimentare si trincera spesso dietro ad un’assenza dell’obbligo di sopperire a tale mancanza (posizione discutibile, ma incerta e sostenuta da molti).

In questo modo ci rimette il dipendente al quale suggerisco quanto segue:

  1. Chiedere formalmente, via raccomandata a/r o PEC, al legale rappresentante (Curatore) e a chi lo ha preceduto (ex datore di lavoro fallito) la consegna del modello CU necessario alla compilazione della dichiarazione dei redditi;
  2. Trasmettere, sempre per raccomandata a/r o PEC, le richieste così avanzate e le eventuali risposte ricevute all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

In questo modo non potrà successivamente essere sanzionata la condotta omissiva del contribuente, poiché impossibilitato a compiere il proprio dovere.

Nell’ipotesi in cui il contribuente non avesse l’obbligo di trasmettere la dichiarazione ma avesse comunque l’interesse a farlo (la stragrande maggioranza dei modelli 730 vengono infatti presentati per ottenere rimborsi dell’imposta già trattenuta in busta paga), suggerisco di verificare la possibilità di inoltrare la dichiarazione con l’ausilio dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate recandosi alla sede di riferimento in base alla residenza anagrafica.

Se anche questo tentativo andasse a vuoto, il lettore potrebbe valutare con l’aiuto di un avvocato come rivalersi sul responsabile del danno cagionato. Questa operazione va valutata con cautela perché se fosse accertato che il Curatore non ha l’obbligo di elaborare e consegnare la CU, esporsi con una causa a danno del fallito potrebbe rivelarsi inutile, se non addirittura dannoso a causa delle spese legali sostenute.

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Risposta di Michele Bolpagni