Stabilizzazione associati in partecipazione: le istruzioni

di Barbara Weisz

9 Dicembre 2013 16:04

La circolare INPS per le aziende che hanno stipulato tra gennaio e settembre 2013 contratti per stabilizzare gli associati in partecipazione in base al Decreto Lavoro: prime indicazioni operative.

La Circolare Inps n.167 del 5 dicembre 2013 fornisce regole operative e calcoli sulla procedura di stabilizzazione di lavoratori associati in partecipazione. Il Decreto Lavoro (articolo 7 bis, Dl 78/2013 convertito con la legge 99/2013) consente infatti la trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro nelle aziende che fra l’1 gennaio e il 30 settembre 2013 abbiano stipulato appositi accordi collettivi di riferimento con le associazioni sindacali più rappresentative.

La procedura

Queste assunzioni godono dei benefici per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche attraverso contratti di apprendistato. La procedura di stabilizzazione è ammessa per tutti i datori di lavoro con contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di 5 anni alla data di entrata in vigore del Decreto Lavoro.L’adesione è consentita anche alle aziende che destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile: l’efficacia di questi atti è condizionata all’adempimento dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale. Nei sei mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Il contributo integrativo

E’ pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato: si considera la contribuzione per i compensi erogati negli ultimi sei mesi oppure, se il rapporto è inferiore a sei mesi, nell’intero periodo precedente l’inizio del rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in cui ci sia stata una sospensione lavorativa (esempio: associate in astensione obbligatoria per maternità), i sei mesi si individuano nel periodo antecedente l’inizio della sospensione. Si tratta di un contributo straordinario, aggiuntivo rispetto alla contribuzione dovuta e accreditato interamente sulla posizione del lavoratore nella Gestione separata.

Il datore di lavoro effettua il versamento calcolando le quote dovute per ciascun lavoratore stabilizzato. Il versamento va effettuato con la causale C10, e riporta nel campo “matricola INPS/ filiale/azienda”, il codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell’associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi. Il periodo da indicare nel campo “periodo di riferimento” deve essere 12|2013. Il buon esito della verifica comporta l’estinzione di illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma (viene meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi a seguito di contestazioni anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo).

Istruzioni operative

I datori di lavoro devono fare pervenire alle sedi Inps, esclusivamente per via telematica: contratto collettivo, atti di conciliazione, contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario e domanda di adesione. Per la domanda di stabilizzazione si deve compilare il modello nell’allegato 1 (clicca qui), compilato dall’associante – o suo intermediario munito di delega totale o parziale (circolare n. 126 del 7 agosto 2013), previa sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. 12/79 – utilizzando il programmaStabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito INPS seguendo il percorso Servizi On Line > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti (a breve istruzioni più precise). Il contratto collettivo con i sindacati e l’attestazione del versamento del contributo straordinario vanno inviati, con copia scansionata, contestualmente alla domanda. Atti di conciliazione e contratto di lavoro possono  essere inviati in modalità telematica, via posta con raccomandata AR o consegnati in sede: in questo caso, il frontespizio dovrà contenere il riferimento al numero di protocollo ottenuto con l’invio telematico della domanda di stabilizzazione a cui fanno riferimento. L’Inps effettua le verifiche e comunica l’esito, anche con riguardo all’effettività dell’assunzione, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla sede legale dell’azienda. (Fonte, circolare Inps 167 del 5 dicembre 2013)