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Esodati: il decreto sui 55mila salvaguardati in Gazzetta

di Barbara Weisz

Pubblicato 23 Gennaio 2013
Aggiornato 14 Febbraio 2013 12:42

Operativa la salvaguardia per i 55mila esodati salvati dalla Spending Review 2012: ecco le procedure per aziende e lavoratori contenute nel decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Anche il secondo decreto esodati è in Gazzetta Ufficiale: diventa operativa la salvaguardia per i 55mila lavoratori salvaguardati dal provvedimento inserito nella spending review estiva (Dl 95/2012 convertito con la legge 135/2012) e dal successivo decreto attuativo ministeriale dell’8 ottobre 2012.

Scarica il testo del Decreto Esodati – 2° blocco

L’iter di pubblicazione in Gazzetta è stato particolarmente lungo, per un supplemento d’indagine richiesto dalla Corte dei Conti.

Ora, è tutto definitivo: ai 55mila lavoratori salvaguardati si applicheranno i requisiti di accesso alla pensione precedenti all’entrata in vigore della Riforma delle Pensioni contenuta nel Salva Italia di fine 2011 (Dl 201/2011).

Il decreto regolamenta le modalità di attuazione della salvaguardia prevedendo procedure per aziende e lavoratori interessati.

=> Leggi i requisiti del Decreto Esodati bis

I 55mila salvaguardati

  • 40mila lavoratori in mobilità sulla base di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 ma che hanno cessato di lavorare dopo il 4 dicembre 2011, e che raggiungono i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità.
  • 1.600 lavoratori del settore finanziario che hanno diritto alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011, e che restano a carico dei fondi fino a 62 anni di età.
  • 7.400 lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria dei contributi in base ad accordi stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il 2014.
  • 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in base ad accordi collettivi o individuali e non si sono rioccupati. .

Si aggiungono ai 65mila del Decreto Esodati 2012 a cui stanno per arrivare le lettere INPS annunciate dal Ministro Elsa Fornero (leggi i dettagli) e ai 10mila tutelati dalla Legge di Stabilità 2013 (vedi l’elenco).

Cosa devono fare le aziende

Il decreto stabilisce che le aziende che hanno collocato in mobilità i 40mila lavoratori con accordi entro il 31 dicembre 2011 devono comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:

  • l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento entro 30 giorni dal 21 gennaio 2013, data di pubblicazione del decreto (quindi entro il 20 febbraio 2013),
  • l’elenco dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze e indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012.

A questo punto l’Inps, a cui il ministero trasmette le comunicazioni delle imprese entro 15 giorni dalla data di ricevimento, ammette (sulla base della data di licenziamento) i lavoratori interessati al trattamento.

Cosa devono fare i lavoratori

Nell’ambito dei 55mila esodati salvaguardati dal Decreto 8 ottobre 2012, i 6mila lavoratori (di cui al punto elenco sopra) che hanno cessato il lavoro per accordi individuali o collettivi, devono presentare un’istanza di accesso alla pensione, corredata dell’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

  • nel caso  di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice civile (conciliazione), alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti,
  • in tutti gli altri casi, alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

In entrambi i casi, l’istanza va presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi entro il 21 maggio 2013.

Per esaminare le istanze, la direzione territoriale del lavoro istituisce apposite commissioni, formate da due funzionari della direzione territoriale e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni delle commissioni sono comunicate all’Inps «tempestivamente, anche con modalità telematiche». Se in disaccordo con la decisione, l’interessato può presentare riesame, entro trenta giorni, davanti alla direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

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