Basilea 2, capire di più per migliorare il rating

Entriamo nel merito di alcune delle caratteristiche della nuova regolamentazione

Esercitando la mia professione di consulente aziendale ho potuto constatare che, ancora oggi, regna sovrana, tra gli imprenditori, una certa confusione su “BASILEA 2″ il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. Cerchiamo di esaminare, quindi, quali sono le ricadute più importanti per le piccole e medie imprese.

Forse è noto che BASILEA 2 è un accordo in base al quale le banche dei paesi aderenti devono accantonare quote di capitale, proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.

Sofferiamoci su questo concetto. L’equazione cui tutti gli istituti di credito dovranno uniformarsi, stando anche a quanto illustrato dal Comitato per la vigilanza bancaria (passo tratto dall’opuscolo “Prassi corrette per la gestione ed il controllo del rischio operativo” edito dalla Banca dei Regolamenti Internazionali) è la seguente:

MAGGIOR RISCHIO => MAGGIORI ACCANTONAMENTI => MAGGIORI COSTI PER LA BANCA

e, quindi, di conseguenza:

MAGGIORI COSTI PER L’UTENTE FINALE (IL CLIENTE)

Le banche dovranno classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso procedure di rating sempre più sofisticate. Di conseguenza, appare fondato il timore che BASILEA si traduca in minor credito alle imprese più rischiose e a tassi più elevati.

È evidente la necessità che le imprese, ed in particolare le PMI, pongano in essere tutte quelle politiche, gestionali e di bilancio, atte a rafforzare la propria struttura e la propria immagine per affrontare serenamente l’esame dei rating bancari.

Nel nostro Paese le direttive sono state recepite con l’adozione, il 22 dicembre 2006, da parte del Governo di un decreto legge pubblicato sulla G.U. n. 297 del 27 dicembre, che ha apportato le opportune modifiche al Testo Unico Bancario (TUB).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, il 27 dicembre 2006 ha a sua volta adottato in via d’urgenza, su proposta della Banca d’Italia, un decreto ministeriale che definisce i criteri generali e rinvia alle “disposizioni di attuazione emanate da Banca d’Italia in conformità della normativa comunitaria”.

Banca d’Italia ha a sua volta emanato tali disposizione con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” delinea il nuovo impianto normativo, basato su un rinnovato sistema di regole ed incentivi, finalizzato a perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi della regolamentazione prudenziale, sanciti dall’art. 5 del TUB.

Il decreto legge 297 del 27 dicembre 2006 è stato poi definitivamente convertito dal Parlamento nella legge n. 15 del 23 febbraio 2007.