È prevista nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione dell’impresa, periodi di crisi di particolare rilevanza sociale o fallimento. Vi sono ammesse le imprese industriali ed edili, imprese di servizio mensa e ristorazione con numero di dipendenti superiore a 15 unità, imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza.
Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.
La cassa integrazione guadagni straordinaria spetta anch’essa nella misura dell’80% con gli stessi limiti applicati all’integrazione salariale ordinaria ma con una riduzione del 5,84%.
Anche nel caso di intervento straordinario, l’imprenditore deve comunicare le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, durata, numero di lavoratori coinvolti e criteri adottati nella loro individuazione o comunque quelli di rotazione dell’impiego dei lavoratori. La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e, nel caso di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione anche al Servizio ispettivo del lavoro.
Qualora l’impresa si avvalga della facoltà di richiedere l’integrazione salariale straordinaria a seguito di crisi economica è necessario che gli indicatori economico-finanziari dell’ultimo biennio rappresentino un andamento negativo corredato da un ridimensionamento o dalla stabilità dell’organico aziendale.
La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.
Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio.