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Lavoro ripartito: il contratto anti-disoccupazione

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 5 Maggio 2014
Aggiornato 30 Settembre 2014 08:45

Le caratteristiche del contratto ripartito o Job sharing che permette a due lavoratori di condividere lo stesso posto di lavoro: retribuzioni, obblighi e contributi.

Con contratto di lavoro ripartito (anche chiamato job sharing) si intende un rapporto di lavoro che vede coinvolti due lavoratori i quali assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. Si tratta di uno strumento utile per imprese e lavoratori, per combattere la disoccupazione e rispettare le esigenze di conciliazione tra i tempi di lavoro e famiglia.

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Ripartizione del lavoro

In sostanza i due lavoratori condividono lo stesso posto di lavoro gestendo in maniera autonoma e discrezionale la ripartizione dell’attività lavorativa nonché le reciproche sostituzioni. Queste ultime, tuttavia, devono essere comunicate al datore di lavoro con cadenza almeno settimanale per certificare le assenze, ma va precisato che il datore non può opporsi alla ripartizione dell’attività lavorativa stabilita dai due lavoratori e che sono vietate le sostituzioni da parte di terzi a meno che non siano state espressamente concordate con il datore. La suddivisione dell’attività lavorativa può essere:

  • di tipo “verticale” (una settimana, un mese o un anno ciascuno);
  • o di tipo “orizzontale” (entrambi lo stesso giorno).

Forza lavoro aziendale

Entrambi i lavoratori sono direttamente e personalmente responsabili dell’intera obbligazione lavorativa e i due lavoratori sono conteggiati come unica unità lavorativa nella forza lavoro aziendale.

Normativa

A limitare il contratto di lavoro ripartito a soli due lavoratori è stata la Legge Biagi, differentemente da quanto prevedeva la precedente normativa (circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 43/1998). L’attuazione e la regolamentazione del lavoro ripartito è vincolata alla contrattazione collettiva, in assenza della quale si applica la normativa generale del lavoro subordinato. In generale il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro, ad eccezione della Pubblica Amministrazione.

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Tipologia di contratto

Si tratta di un contratto di lavoro:

  • che deve essere stipulato in forma scritta;
  • di tipo subordinato;
  • per il quale devono essere individuate le misure adottate per la sicurezza e la tutela del collaboratore;
  • che può essere sia a termine che a tempo indeterminato.

Nel contratto devono essere indicati:

  • i nominativi dei due lavoratori, la misura percentuale della prestazione da svolgere da ciascuno, e la collocazione temporale;
  • tutti gli altri elementi che si inseriscono nei normali contratti di lavoro di natura subordinata.

Conciliazione lavoro-famiglia

Si tratta di un contratto di lavoro che ben si sposa con l’esigenza di conciliare i tempi di lavoro e di vita permettendo di trovare un equilibrio con le esigenze di flessibilità delle imprese (che può ad esempio coprire turni molto lunghi anche di 16 ore, con una suddivisione di 8 ore per lavoratore) e le esigenze dei lavoratori.

Trattamento economico

Il trattamento economico deve rispettare il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione, ma va riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Le prestazioni previdenziali e assistenziali (es. indennità di malattia ecc.) devono essere calcolate come per i contratti a part time.

Certificazione del contratto

L’eventuale certificazione del rapporto, che è facoltativa, deve avvenire presso gli enti bilaterali; le DPL, le università (pubbliche e private), le fondazioni universitarie. In caso di ricorso in sede giudiziaria per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua concreta applicazione, “il tentativo di conciliazione dovrà avvenire necessariamente davanti allo stesso soggetto che ha assistito all’accordo.

Licenziamento

In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell’altra parte, ma il datore di lavoro può chiedere all’altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.