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Inabilità amianto: istruzioni pensione

di Noemi Ricci

24 Gennaio 2018 10:00

Le istruzioni INPS per il riconoscimento delle pensioni di inabilità per soggetti affetti da patologie derivanti da esposizioni professionali all’amianto.

Con la circolare n. 7/2018 l’INPS ha fornito istruzioni in merito al riconoscimento delle pensioni di inabilità per soggetti affetti da particolari patologie e malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto e per il pagamento delle indennità di fine servizio, ai sensi della Legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Nella circolare l’Istituto va in primo luogo ad individuare i destinatari del beneficio: i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi richiesti dalla normativa vigente.

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Requisiti sanitari ed amministrativi

L’INPS ricorda che per poter ottenere la pensione di inabilità per esposizione all’amianto è necessario essere in possesso dei:

  • requisiti sanitari: mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61). Patologie che devono essere riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o, equivalentemente e con pari efficacia, da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91). A queste condizioni, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • requisiti amministrativi: per il riconoscimento della pensione di inabilità è necessario che il richiedente abbia versato o siano stati accreditati in suo favore almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Importante la precisazione dell’INPS che il requisito amministrativo può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, ma deve essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.

Presentazione domande inabilità amianto

La circolare definisce inoltre:

  • le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, che deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2018 (nel 2017 la scadenza è stata il 16 settembre). Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle amministrazioni competenti;
  • domanda per la domanda di pensione: può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, contestualmente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. La pensione verrà corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora il richiedente sia iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

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Reversibilità

Per quanto riguarda la reversibilità, la pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti del pensionato e dell’assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. Non è invece possibile per i superstiti dell’iscritto presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.

Cumulabilità

La pensione di inabilità amianto non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL, con gli altri benefici pensionistici e con l’assegno mensile di assistenza. La reversibilità è  invece cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.

Indennità di fine servizio

I termini di pagamento delle indennità di fine servizio, che verranno corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse sulla base della disciplina vigente in materia.

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