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Cumulo pensione: regole per gli avvocati

di Barbara Weisz

30 Ottobre 2017 17:33

Per la domanda bisogna attendere la convenzione INPS: cumulo pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, il metodo di calcolo, la circolare della Cassa Forense.

Per gli avvocati le regole sono pronte, la Cassa Forense ha pubblicato la circolare sul cumulo gratuito dei contributi che la Legge di Stabilità dello scorso anno ha esteso ai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali. Per il momento, non è possibile presentare la domanda, bisogna attendere la convenzione con l’INPS. La circolare 2/2017 della Cassa Forense contiene però tutti i chiarimenti sull’esercizio del cumulo da parte degli avvocati per pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, modo in cui viene calcolato l’assegno previdenziale. Il tutto si basa sull’applicazione delle regole contenute nella circolare INPS 140/2017 sul cumulo pensione per gli iscritti alle casse professionali. Il cumulo è utilizzabile per sommare i contributi che si riferiscono a periodi non coincidenti, anche se l’iscritto ha maturato un diritto autonomo alla pensione.

=> Cumulo pensione professionisti: istruzioni INPS online

Cumulo pensione di vecchiaia

La norma stabilisce che il diritto alla pensione di vecchiaia si perfeziona al raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione più elevati fra quelli previsti dalle diverse casse previdenziali. Quindi, se l’iscritto ha contributi versati anche a un altro ente previdenziale che prevede un’età di pensionamento più bassa, la Cassa Forense verserà la sua quota solo al compimento dell’età pensionabile prevista in base alle proprie regole, ovvero:

  • fino al 31 dicembre 2018: 68 anni;
  • dal 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni;
  • dal primo gennaio 2021: 70 anni.

In tutti i casi, ci vogliono 20 anni di contributi versati. La decorrenza della quota di pensione in cumulo versata dalla Cassa Forense non può essere anteriore al primo gennaio 2017 (perché prima il cumulo dei contributi non era previsto per le professioni ordinistiche). La pensione viene versata dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, oppure dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (nel caso in cui sia successiva alla maturazione dei requisiti).

La circolare ricorda che invece l’INPS versa la sua quota di competenza al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 della legge 214/2011. Per il 2017, il requisito è pari a 66 anni e sette mesi per gli uomini (dipendenti o autonomi), a 65 anni anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti (salirà a 66 anni e 7 mesi dal primo gennaio 2018), e a 66 anni e 1 mese per le autonome. In tutti i casi, sono necessari 20 anni di contributi.

L’assistito che percepisce la quota INPS ma non ha ancora maturato l’età pensionabile prevista dalla cassa Forense deve continuare a versare i contributi.

Cumulo pensione anticipata

Non può essere richiesta se il titolare sta già prendendo una pensione versata da altro ente previdenziale. Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura in base ai requisiti previsti dalla Riforma di fine 20117, quindi, fino al 31 dicembre 2018, 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Dal primo gennaio 2019, scatta l’adeguamento alle aspettative di vita, che sarà di cinque mesi, portando quindi il requisito a 43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne.

=> Requisiti pensione dal 2019

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda la quota di competenza della Cassa Forense, la decorrenza non può essere anteriore al primo febbraio 2017. La pensione anticipata in regime di cumulo non richiede la cancellazione dall’Albo.

Cumulo pensione di inabilità

Le regole sono le stesse previste per la pensione di inabilità in regime di totalizzazione (articolo 2, comma 2, decreto legislativo 42/2006). Quindi, il diritto alla pensione di inabilità matura sulla base dei requisiti di iscrizione e contribuzione previsti nella gestione previdenziale nella
quale il richiedente è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Ci vogliono almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa Forense, e l’iscrizione in data anteriore al compimento del 40esimo anno di età in una delle gestioni interessate al cumulo. L’accertamento del requisito sanitario è effettuata dall’ultima gestione di iscrizione.

La decorrenza della pensione è sempre al primo giorno successivo alla domanda, ma comunque non prima del febbraio 2017.

Cumulo pensione di invalidità

Il cumulo non può essere utilizzato per conseguire il diritto alla pensione di invalidità.

Cumulo pensione ai superstiti

Il decesso dell’iscritto deve essere avvenuto in data successiva al primo gennaio 2017. Il diritto alla pensione di reversibilità dipende dal requisito richiesto dall’ente previdenziale in cui il deceduto era iscritto al momento della morte. Per la Cassa Forense, ci vogliono almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione (sommando tutti i periodi anche delle altre gestioni in cumulo), e l’iscrizione a un ente previdenziale prima dei 40 anni.

Non c’è diritto alla pensione ai superstiti se il deceduto percepiva già un altro trattamento previdenziale.

Calcolo della pensione

La quota a carico della Cassa Forense è determinata in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni (l’importante è che si conteggi una volta sola questa contribuzione). Il calcolo viene effettuato nel seguente modo:

  • sistema retributivo: si applica a coloro che, esercitando il cumulo, raggiungono l’anzianità contributiva prevista per la pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021);
  • sistema contributivo: si applica invece agli assistiti che mediante il cumulo non raggiungano le anzianità contributive sopra riportate;

La pensione in regime di cumulo non è mai soggetta all’integrazione al minimo.