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APe Sociale e Precoci fino al 30 novembre: i nuovi criteri

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Ottobre 2017
Aggiornato 9 Marzo 2018 18:22

L'INPS ammette all'APe sociale e alla pensione anticipata precoci i lavoratori disoccupati che hanno lavorato dopo la fine degli ammortizzatori sociali e la totalizzazione contributi esteri: le istruzioni.

L’INPS sta procedendo al riesame delle domande per APe sociale e pensione anticipata precoci presentate da lavoratori disoccupati che, dopo aver preso gli ammortizzatori sociali, hanno lavorato senza però perdere lo stato di disoccupazione, e ha ampliato il perimetro di applicazione della norma anche a lavoratori che hanno periodi di contribuzione estera.

Le domande presentate successivamente al 15 luglio, ma entro il 30 novembre 2017, verranno quindi istruite in base a questo nuovo criterio, anche in considerazione del fatto che le richieste arrivate entro la data prevista del 15 luglio e accolte non hanno esaurito le risorse, lasciando margini per applicare criteri più flessibili. Le nuove istruzioni INPS con riferimento sia ai lavoratori disoccupati sia ai contributi esteri sono contenute in due diversi messaggi, rispettivamente 4195 del 25 ottobre e 4170 del 24 ottobre. vediamo tutto.

=> APe sociale e precoci, domande fino al 30 novembre

Lavoratori disoccupati

L’istituto di previdenza recepisce il nuovo indirizzo interpretativo del ministero del Lavoro, in base al quale hanno accesso all’APe sociale e alla pensione anticipata precoci anche coloro che hanno svolto eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione. Si tratta di una tipologia di lavoratori in un primo momento esclusi dall’agevolazione previdenziale, e che quindi si sono visti respingere la domanda presentata. L’interpretazione seguita dall’INPS in precedenza aveva escluso chiunque avesse effettuato anche una sola giornata di lavoro nel trimestre successivo alla fine degli ammortizzatori sociali. Ora le domande, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge:

«Dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione  correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i sei mesi».

Ricordiamo che gli altri requisiti, che devono comunque sussistere nel caso dei disoccupati, sono la perdita involontaria del posto di lavoro (quindi, licenziamento o dimissioni per giusta causa), e l’aver percepito ammortizzatori sociali (quindi, non hanno accesso a queste prestazioni di flessibilità in uscita coloro che pur avendo perso involontariamente il lavoro non hao percepito NASpI o altri sussidi di disoccupazione).

L’INPS sta riesaminando d’ufficio tutte le domande scartate per rioccupazione di durata inferiore ai sei mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità.

=> APe sociale e precoci, le domande riammesse

Questo riesame riguarda le domande presentate entro la scadenza dello scorso 15 luglio. In considerazione del fatto che ci sono ancora risorse disponibili, l’INPS lavora anche le domande presentate in data successiva, che però devono arrivare entro il prossimo 30 novembre. In questo caso, la risposta arriverà entro il 31 dicembre.

Contributi all’estero

Apertura anche per quanto riguarda i lavoratori che hanno periodi contributivi versati all’estero. La circolare 100/2017 sull’APe social prevede che:

Il requisito contributivo non possa essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia». L’INps ha ora invece adottato un nuovo orientamento, condiviso con il ministero, per «consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso all’APe sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.