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APe Volontaria, il dossier del Governo

di Barbara Weisz

25 Ottobre 2017 13:22

Aggiornate le schede informative sul sito del Governo, tutte le regole sull'APe volontaria e i testi normativi: platea, requisiti, come fare domanda, meccanismo.

Requisiti di accesso, finalità dello strumento previdenziale, riferimenti normativi: il Governo aggiorna le schede informative sull’APe volontaria dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, mentre ancora si attende la partenza operativa della nuova forma di flessibilità in uscita. Mancano ancora gli accordi quadro con le banche e le assicurazioni e il documento di prassi dell’INPS. L’APe volontaria, lo ricordiamo, è uno strumento previdenziale che consente a chi ha almeno 63 anni di età e una serie di altri requisiti precisi di chiedere un anticipo sulla futura pensione, che verrà poi restituito con rate ventennali sull’assegno previdenziale vero e proprio. Il trattamento, che viene versato dall’INPS, è finanziato dalle banche, ed è prevista una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del beneficiario.

=> APe volontaria, decreto in Gazzetta

Obiettivi: aumentare la flessibilità in uscita senza cambiare la struttura delle regole previdenziali e garantire un reddito a coloro che non rientrano nelle condizioni di bisogno previste per l’accesso all’APe sociale. La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (commi 166 e seguenti legge 232/2016), il Dpcm attuativo è pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 17 ottobre (in vigore dal giorno seguente).

L’APe volontaria è previsto in via sperimentale dal primo maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Quando sarà operativo, i lavoratori che presentano domanda potranno scegliere se chiedere o meno anche la quota arretrata maturata dallo scorso primo maggio 2017. Il beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti del pubblico e del privato, agli autonomi iscritti alla gestione separata, mentre sono esclusi i professionisti gli iscritti alle casse previdenziali private. Requisiti: 63 anni di età, 20 di contributi, al massimo tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, un assegno maturato pari ad almeno 1,4 volte il minimo.

=> APe volontaria VS social, requisiti a confronto

Una precisazione importante: non è necessario smettere di lavorare. L’APe non è una pensione, ma appunto un anticipo, che poi il lavoratore di ripaga nel momento in cui va in pensione, e di conseguenza è compatibile con forme di lavoro full time, piuttosto che a tempo parziale, o con il lavoro flessibile. Non è però accessibile a chi percepisce già una pensione diretta o un assegno ordinario di invalidità. E’ obbligatorio presentare, contestualmente alla richiesta di APe, anche la domanda di pensione di vecchiaia.

La procedura di domanda è in due tempi, come quella per l’APe social: si presenta all’INPS, che entro 60 giorni certifica il diritto alla prestazione e successivamente si presenta la domanda di APe. nel momento in cui certifica il diritto, l’INPS comunica anche durata e ammontare minimo e massimo di APe ottenibile. Quando il lavoratore presenta la seconda domanda, comunica all’istituto previdenziale anche la scelta della durata e della percentuale di Ape richiesta, la banca finanziatrice e l’assicurazione, l’eventuale richiesta di prendere gli arretrati dal primo maggio 2017. Gli importi massimi richiedibili:

  • oltre tre anni: 75% della pensione;
  • da due a tre anni: 80% della pensione;
  • da uno a due anni: 85% pensione;
  • meno di 12 mesi: 90% della pensione.

Quando il lavoratore arriva all’età per la pensione di vecchiaia, percepisce l’assegno al netto della rata di ammortamento. Sulla trattenuta ci sono agevolazioni (detrazione al 50% della quota di interessi e premio assicurativo). Le rate vengono applicate su 12 mensilità, la tredicesima resta piena. In qualsiasi momento è possibile chiedere l’estinzione anticipata del debito.

In caso di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, la durata del prestito è automaticamente estesa in misura corrispondente alla variazione del requisito, salvo rinuncia da parte del soggetto richiedente in fase di domande di APe.

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